Città Metropolitana di Milano condannata dal Giudice al risarcimento di un pendolare multato per ben 16 volte con l'autovelox di Pioltello. Mancano i segnali che il rilevatore opera su velocità media e non su quella istantanea... Sanzioni annullate, punti patente restituiti e risarcimento di tutte le spese sostenute per il ricorso.
L'AUTOVELOX
L’autovelox dello scandalo, si trova a Pioltello sopra un cavalcavia della strada, è chiaramente stato nascosto, non è stato segnalato ma di peggio, non dispone della prevista omologazione, tanto che diversi Giudici di pace meneghini lo hanno dichiarato illegale in almeno 28 sentenze (per quanto ci riguarda), annullando in tribunale sanzioni e sottrazione dei punti patente.
Più precisamente, l’autovelox è stato montato sul cornicione superiore del cavalcavia della SP 103 al km. 6+00 circa. In direzione Milano, effettua la rilevazione immediata della velocità, mentre in direzione Brescia è impostato per rilevare la velocità media in uno spazio peraltro brevissimo. “Questa doppia e differente misurazione deve essere chiaramente indicata e pre-segnalata, ma i cartelli sono invece generici, lontani e male posizionati, il che fa pensare che lo scopo non sia quello nobile di prevenzione degli incidenti, ma quello più profano di incassare sonore multe”.
La Direttiva del Ministero dell’Interno del 21.07.2017 al Punto 7.2 recita: «Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità senza la presenza dell’agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall’art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso specifico simbolo». Ebbene, di queste indicazioni specifiche non vi è traccia.
IL FATTO
Questa volta però a Città Metropolitana è andata veramente male.
Nel dicembre 2022 il Signor (OMISSIS) si vede recapitare tutte assieme 16 multe per eccesso della velocità, rilevata dall'autovelox sulla Cassanese Moderna, strada che percorre almeno quattro volte al giorno per motivi di lavoro. Il nostro tutelato abitando poco distante era ben consapevole della presenza del rilevatore delle velocità e per questo, in corrispondenza inseriva sempre il "cruise control" che gestisce la velocità in automatico impostandolo sempre sotto il limite imposto.
Si contestava quindi il fatto che il rilevatore elettronico era privo della obbligatoria omologazione, certificazione che determina la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio, ma il documento non è stato mai consegnato. Abbiamo contestato l'installazione chiaramente nascosta dell'autovelox che, essendo stato montato sul cornicione del cavalcavia, è impossibile da vedere se non quando oltrepassato (forse) e di peggio, non è neppure segnalato dagli obbligatori cartelli indicante l'organo operatore (quello con il casco dei vigili per capirci). Infine abbiamo contestato, con l'accoglimento del Giudice, il fatto inconfutabile che il rilevatore effettua misurazioni della velocità media e non della velocità istantanea, per questo i cartelli lo deveno indicare chiaramente, cosa che non avviene perche tutti i segnali apposti indicano solo il controllo elettronico generico - cosa vieteta.
Il Giudice accogliendo il ricorso ha scritto: "Non vi è certezza dell’esatto superamento della velocità massima consentita, pertanto non è applicabile il criterio della riduzione del 5%, previsto per legge per la velocità puntuale". Ha cosi annullando tutte e 16 le multe reintegrando i punti patente sottratti e ha condannato Città Metropolitana di Milano, al pagamento di 800 euro + tasse varie, quale risarcimento delle spese sostenute dal nostro tutelato.
Il pagamento è stato regolarmente compiuto da Città Metropolitana di Milano, la scorsa settimana i termini per un eventuale appello sono stati superati. Questo farà si che la questione sia da noi trasmessa alla CORTE DEI CONTI per l'evidente danno erariale causato da una Amministrazione Pubblica che persiste ad utilizzare uno strumento elettronico ILLEGALE.
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