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Immagine del redattoreAltVelox

Milano: SP 103 Cassanese Moderna altri tre ricorsi accolti dal G.d.P.

Il Giudice di Pace accoglie altri tre ricorsi ed annulla altrettante sanzioni elevate con l'autovelox installato sulla Via Cassanese Moderna nel Comune di Pioltello. Questa volta oltre alla mancata prima omologazione vi è anche la carenza di segnaletica.

S.P. 103 Cassanese Moderna
S.P.103 Cassanese Moderna

Non c'è che dire... questo autovelox è illegale per troppi motivi, oggi il Giudice di Pace di Milano, ha accolto altri tre nostri ricorsi annullando altrettante sanzioni poichè ha ritenuto legittime le nostre impugnazioni, oltre per la nota assenza del certificato di omologazione, ma finalmente anche quella comprovata da foto e video che dimostra come la segnaletica apposta non sia conforme al codice della strada. Ricordiamo che solo dieci giorni fa un diverso Giudice di Pace sempre di Milano, aveva accolto altri tre ricorsi da noi depositati per il medesimo autovelox, annullando le sanzioni emesse.


IL FATTO

I primi giorni di agosto 2022 al Signor B.G. venivano notificate tre sanzioni per violazione del limite di velocità, rilevato dal famigerato autovelox installato sulla SP 103 Via Cassanese Moderna nel Comune di Pioltello (MI).


Le tre sanzioni erano sicuramente illegittime poichè il Signor B.G. inseriva nei pressi della rilevazione il sistema automatico della velocità della sua autovettura, percorrendo il tratto oggetto della rilevazione ad una velocità media sempre molto al di sotto del limite imposto di 70 Km/h.


MIGLIORE TUTELA veniva così incaricata di predisporre il ricorso amministrativo innanzi al Giudice di Pace, per le numerose violazioni di legge riscontrate nei verbali notificati da Città Metropolitana di Milano al Signor B.G..


Sono state inserite ben 10 VIOLAZIONI al Codice della Strada e a varie leggi e normative in materia di circolazione stradale, tra cui la postazione nascosta dell'autovelox, la sua mancata certificazione di omologazione, l'assegna della prevista segnaletica e molte altre.

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LA SENTENZA

L'articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada cita: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".


La Direttiva Ministero Interno al Punto 7.2 recita: "Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità - Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso specifico simbolo".

IN BARBA ALLA LEGGE SULLA PRIVACY...

Quella che vedete e' la reale prova fotografica recapitata da Città metropolitana di Milano al ricorrente da noi tutelato.


Come si vede, le targhe le abbiamo oscurate noi, sono chiaramente immortalati due veicoli fatto che il codice della strada e la legge sulla privacy non permettono ovviamente, poichè non si potrà provare quale delle due auto avrebbe semmai commesso la presunta infrazione. Il verbalizzante che ha attestato di aver visionato la prova fotografica avrebbe dovuto scartarla e non notificarla.


A tale proposito la legislazione stabilisce una serie di rigide regole che deve osservare ogni apparecchio autovelox. Innanzitutto, le apparecchiature destinate a controllare gli automobilisti vanno costruite in modo tale da documentare la velocità del veicolo, in un dato momento, in modo chiaro ed accertabile. Nello specifico, la Sentenza n.1241/19 del Giudice di Pace di Avellino cita testualmente: "...La foto deve essere «perpendicolare» al senso di marcia percorso dall’automobilista. E non può limitarsi a riprendere solo il veicolo multato o, peggio ancora, il dettaglio della targa". Il giudice di pace si richiama al consolidato orientamento della Cassazione (Sent. n.XXXX/2019) secondo cui «...Le foto devono essere, sia quella della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia quindi una serie di foto che riconducano sempre ineccepibilmente all’ultimo fotogramma l’identificazione dei dati d’immatricolazione del veicolo».


Ed ancora, altre sentenze hanno acclarato che nel caso nella prova fotografica siano immortalate due autovetture, non sia possibile attestare con assoluta certezza quale delle due o entrambe abbiano commesso l'infrazione - Sentenza del Giudice di Pace di Oristano, che testualmente cita: "...la foto rilasciata e depositata in atti dall'apposto, ritrae due automobili... ed ancora, la velocità illegittima rilevata non è dato capire a quale auto è attribuibile, ovvero se ad entrambe. Appare ragionevole richiamare ed applicare il disposto dell'art. 7 del Dlgs. 150/2011 citato che recita: Il Giudice accoglie l'opposizione quando non ci sono prove sufficienti delle responsabilità dell'opponente...".


La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità".


E non vogliamo infierire andando a discutere la violazione gravissima sulla riservatezza trasmettendo fotografie senza che le targhe siano state oscurate, questione che potrebbe finire in Tribunale.


Il Giudice adito, accogliendo tutti e tre i ricorsi, annullava le sanzioni per le motivazioni da noi esposte tra cui finalmente, anche quella relativa alla ASSENZA/CARENZA della segnaletica apposta da Città Metropolitana di Milano.






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