Abbiamo rilevato e contestato che le Amministrazioni periferiche (non accade con sanzioni emesse dalla Polizia Stradale o Carabinieri), ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria, nonostante siano al corrente che il verbale iniziale è stato contestato con ricorso, emettono comunque il secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima pretesa sanzionatoria impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso.
In presenza di ricorso amministrativo, il ricorrente non è tenuto a comunicare i dati del conducente sino al termine e definizione dei procedimenti amministrativi in corso. Tradotto... nessuno è tenuto a comunicare chi era alla guida del veicolo sanzionato, prima che il Prefetto o il Giudice di Pace abbiano respinto il ricorso.
COSA DICE LA LEGGE
La Corte Costituzionale con pronuncia n° 165/2008 del 20/05/2008 ha disposto che: "...non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione e deve essere concesso il diritto di difesa all'interessato trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità. Deve infatti essere distinto il rifiuto del proprietario di fornire i dati del conducente rispetto alla sua dichiarazione negativa supportata da giustificazioni e quest'ultima deve essere valutata concretamente dal giudice".
Sempre la Corte Costituzionale con pronuncia n° 27/2005 del 12/01/2005 aveva disposto che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'avvenuta perdita del punteggio dalla patente deve avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero, che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Tale paragrafo precisa anche: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
In tale modo la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato testualmente: "Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»
La Corte di Cassazione riunita a SEZIONI UNITE N.3636/2012 del 13/03/2012 dispone che: "...La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi".
La Corte di Cassazione con promuncia n° 9555/2018 del 18/04/2018 - si discosta notevolmente dalle precedenti della stessa Suprema Corte di Cassazione, valorizzando la Sentenza Corte Costituzionale n° 165/2008 del 07/05/2008, nella parte in cui il giudice delle leggi stabilisce che "...non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione e deve essere concesso il diritto di difesa all'interessato trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità. Deve infatti essere distinto il rifiuto del proprietario di fornire i dati del conducente rispetto alla sua dichiarazione negativa supportata da giustificazioni e quest'ultima deve essere valutata concretamente dal giudice". In sostanza dicono gli Ermellini, non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dovendo essere concesso il diritto di difesa all'interessato, trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità.
La Corte di Cassazione n° 24012/2022 del 03/08/2022 ha disposto che: "...l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge”) e, dunque, non dalla definizione delle eventuali opposizioni proponibili, in sede amministrativa o giudiziale, averso lo stesso verbale di contestazione..."
Se tutto quanto sopra scritto non bastasse, la Corte di Cassazione con ennesima ordinanza n. 26553/2024 del 11.10.2024 ha ribadito il concetto che sicuramente non vi è ancora stato chiarito, ovvero che la comunicazione dei dati decorre dal termine del procedimento amministrativo qualora respinto. Nell’ordinanza n. 26553/2024 della Suprema Corte si legge che la suddetta violazione si configura solo all’esito del giudizio di opposizione contro il verbale di contestazione dell’infrazione. Prima di quel momento, infatti, sull’automobilista non grava alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente della vettura al momento dell’infrazione.
A conferma di tale indirizzo, si cita altresì la più recente sentenza n. 3022/2024, ove la Suprema Corte ha affermato che “la violazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.
IL COMUNE DI MIRA
Tutto sembrerebbe molto chiaro e definito dalla legge vigente, ovvero, il ricorrente non ha alcun obbligo di comunicare i dati del conducente sino al termine del procedimento amministrativo in corso e qualora esso sia respinto. Eppure dopo numerose rimostranze mai andate a buon fine, siamo a denunciare che il Distretto Polizia Locale VE 4A, come tantissime altre amministrazioni comunali, allo scattare del 60mo giorno notificano incuranti delle leggi e delle norme sopra riportate, la seconda violazione al ricorrente per non avere comunicato i dati ai sensi dell'art.126-bis CDS, obbligando così il cittadino a spendere altri soldi e altro tempo per un secondo ricorso, che viene accolto annullando il verbale.
Abbiamo rilevato infatti, che le Amministrazioni periferiche (non accade con sanzioni emesse dalla Polizia Stradale o Carabinieri), ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria, nonostante siano al corrente che il verbale iniziale è stato contestato con ricorso, emettono comunque un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima pretesa sanzionatoria impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso che da statistica viene sempre accolto.
DENUNCIA QUERELA
Si deve evidenziare che gli appartenenti del Distretto Polizia Locale VE 4A, nonché i dipendenti di tutti i Comandi della Polizia Comunale e delle Amministrazioni collegate, conoscono e sono a conoscenza che la legge e le ultime norme vieta loro di emettere un secondo verbale riferito alla “mancata comunicazione dei dati della patente art. 126 bis cds in presenza di ricorso amministrativo, tenuto conto che all’atto della presentazione del ricorso (che sia al Giudice di Pace o la Prefettura) ricevono da loro una copia del ricorso per le controdeduzioni in ordine ai fatti descritti e contestati. Quindi “non potevano non sapere”.
Si può tranquillamente affermare, di avere il fondato sospetto che i motivi di tali contestazioni devono essere ricercati in un concordato e generalizzato (anche se è difficile dimostrarlo) “modus operandi” adottato dalle Polizie Locali, con il quale sembrerebbe voler infliggere al ricorrente di turno una significativa “seconda punizione” ovvero (tu hai fatto ricorso ed io ti punisco ulteriormente) - quindi abusando in questo modo della loro posizione dominante nel processo amministrativo, che non trova alcuna giustificazione se non quella di rendersi protagonisti assoluti. Quindi nel percorso avviene che dopo l’emissione del secondo verbale (art. 126 bis cds) il cittadino deve comunque attivarsi con un secondo ricorso, in quanto la sanzione prevista dall’art.126 bis CdS va ben oltre la somma di quella prevista dall’art. 142 co.8 cds che in termini di soldi si quantifica in circa 340,00 euro che poi viene messa a ruolo e nel bilancio preventivo del Comune o Ente che l'ha emessa.
Nei giorni scorsi abbiamo presentato denuncia querela per il Dirigente del Distretto Polizia Locale VE4A del Comune di Mira (VE) e dell'Agente notificatore / accertatore per i presunti reati di falsità ideologica e materiale finalizzata alla truffa.
Identica denuncia querela era stata depositata la settimana prima per il Dirigente del Distretto Polizia Locale PD1A per il comune di Cittadella (PD) e agente polizia locale accertatore / notificatore e cosi sarà per tutti gli altri che dovessero pervenire a nostri iscritti.
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