Multe sulle strisce blu: Nulle se i parcheggi a pagamento sono troppi e se il comune non ha il piano urbano del traffico regolarmente aggiornato.
- AltVelox
- 23 feb
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Per creare nuove aree non gratuite le amministrazioni locali devono produrre una delibera specifica, che si basi su un'apposita analisi di infrastrutture e circolazione stradale. Devono cioé giustificare il motivo per cui si deroga al principio dell'equilibrio numerico tra zone di sosta a pagamento e non. Pena l'invalidazione della sanzione stessa. Ma non è tutto.

STRISCIA BLU... MI PIACI TU
Non c’è amministrazione comunale che non aneli a dipingere ogni parcheggio di sua competenza con l’agognata tinta… “nobile”, perché apre le porte ad incassi costanti attraverso il gettito proveniente dai pagamenti col ticket.
Ma c’è un però, anche bello chiaro, stabilito dal TAR della Liguria con sentenza n. 95/17 depositata il 10 febbraio 2017: è infatti da considerarsi nulla la multa sulle famose strisce blu qualora il Comune abbia incrementato il numero dei parcheggi a pagamento presenti sul suo territorio senza alcuna motivazione, cioè meramente per rimpinguare le sue finanze.
Difatti, la sentenza non fa che chiarire un punto fondamentale riguardo alla possibilità di rendere a pagamento i parcheggi pubblici: il rapporto tra strisce bianche e strisce blu, vale a dire tra parcheggi a gratuiti e non, deve essere equivalente. Ci sono delle eccezioni, naturalmente, ma riguardano situazioni particolari – centro storico, particolari necessità di traffico – ma ciascuna di queste “specialità” richiede un’apposita delibera comunale.

Ma c’è di più. Essendo ognuna di queste disposizioni, per l’appunto, attinente alla singola situazione, essa deve basarsi su analisi dei flussi della circolazione stradale e dell’impiego delle infrastrutture per poter avere validità. Non basta dunque un’unica e generica delibera del Comune per convertire a piacere in “blu” i propri parcheggi.
Ciascuna amministrazione, in generale, alterna sul proprio territorio urbano zone di parcheggio libere e zone di parcheggio a pagamento, potendo come visto sopra allargare eventualmente le zone “blu” secondo necessità: sin qui, il giudice non ha alcun potere di impugnare le scelte comunali. L’eventuale illegittimità deriva solamente da eventuali inconsistenze o incongruità delle delibere che motivano gli spazi a pagamento in surplus rispetto al pari numero di quelli gratuiti.
Aspro motivo di contestazione, con conseguente ricorso al Giudice di pace, è da ascriversi alla lamentata carenza di stalli liberi entro cui posteggiare la propria vettura, rispetto a quelli a pagamento: tale eccezione risulta, al momento, priva di fondamento, in quanto non vi è alcuna norma di legge che stabilisca l’esatto rapporto matematico che il comune debba necessariamente rispettare tra gli stalli liberi e quelli a pagamento.
L’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada, infatti, statuisce testualmente che: “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
LA NORMATIVA
La sosta a pagamento senza custodia mediante l’utilizzo di dispositivi di controllo ha mosso i primi passi nella cd. Legge Tognoli (L. 24 Marzo 1989 n. 122), vero e proprio spartiacque rispetto al passato, come specificato nella previgente normativa (regolamento al C.d.S. art. 111, ultimo comma, attualmente abrogato), erano individuate come tali soltanto le aree di parcheggio custodite, per le quali fino a quel momento la giurisprudenza aveva costantemente confermato la possibilità di chiederne un corrispettivo.

Quanto successivamente statuito all’interno dell’art. 15 della Legge Tognoli, ne eliminava il requisito della custodia. Attualmente, il nuovo Codice della Strada, articolo 7, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, per quanto qui interessa, stabilisce: “1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6 commi 1, 2, e 4; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane; 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane”.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, devono essere reinvestiti proficuamente nell’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana; va attribuita al pagamento delle somme una ratio di rilievo sociale e civica.
I RICORSI
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 116/2007) hanno stabilito che non sono valide le multe che vengono elevate alle auto parcheggiate nelle cd. strisce blu se vicino non è stato predisposto dal Comune un parcheggio libero. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che nei centri urbani, ad esclusione di alcune zone tra cui quelle a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica, gli amministratori comunali hanno sempre l'obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in prossimità di posteggi in cui è vietata la sosta o in cui è previsto il parcheggio solo a pagamento e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del Codice della Strada.
Entro i termini di legge (30 o 60 giorni) dalla ricezione del verbale, si può fare ricorso al Giudice di Pace o Prefetto per vari motivi: come dicevamo in precedenza per un parcheggio scaduto, se non ci sono strisce bianche nei paraggi oppure parchimetri dotati di pagamenti elettronici. Il ricorso può essere presentato con un atto tecnico legale apposito, nel quale vengono indicati i dati del verbale stesso, la richiesta di annullamento per la sanzione e i propri dati personali.
PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Senza un Piano Urbano del Traffico (PUT) e Piano Generale del Trafico Urbano (PGTU) regolarmente aggiornati ogni due anni, l'amministrazione non può adottare zone a traffico limitato e posteggi a pagamento.

I piani di sicurezza del traffico sia URBANI che EXTRAURBANI sono obbligatori dal 1993 in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.
Il PUT é uno strumento OBBLIGATORIO di pianificazione sotto ordinato rispetto allo strumento urbanistico vigente (es. Piano Regolatore Generale), tuttavia il PUT stesso può introdurre eccezionalmente opere infrastrutturali che il PRG può recepire attraverso l’istituto della variante urbanistica nelle forme previste dalle vigenti norme in materia. In funzione del grado di dettaglio delle proposte di intervento, il PUT viene articolato su tre successivi e distinti livelli di progettazione, rappresentativi anche del suo specifico iter di approvazione da parte degli organi istituzionali competenti: 1) PGTU (Piano generale traffico urbano) - 2) PPTU (Piani particolareggiati del traffico urbano) 3) PETU (Piani esecutivi del traffico urbano) e solo successivamente il PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile).
Il Piano Generale del Traffico Urbano "PGTU", documento obbligatorio da aggiornare ogni due anni inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT, relativo all’intero centro abitato ed indicante: la politica intermodale adottata la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità);
il rispettivo regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico;
il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa il programma generale di esecuzione degli interventi (priorità di intervento per l’esecuzione del PGTU);
PPTU – Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, assunti quali progetti di massima destinati all’attuazione del PGTU e relativi ad ambiti territoriali più ristretti rispetto all’intero centro abitato (circoscrizioni, settori urbani, quartieri o singole zone urbane). Prevedono insiemi di interventi, realizzabili sotto forma di “lotti funzionali”, dei quali indicano il dimensionamento di massima con i rispettivi schemi di circolazione come ad esempio: progetti per le aree pedonali (AP) e per la salvaguardia della fluidità veicolare attorno ad esse;
istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) e di zone particolarmente sensibili all’inquinamento atmosferico individuate dal Piano di Intervento Operativo (PIO);
riorganizzazione delle linee, delle fermate, dei capilinea, dei punti e dei parcheggi di interscambio (con l’eventuale progetto di massima) tra i mezzi pubblici collettivi ed il trasporto privato;
elaborazione degli schemi dettagliati di circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e di servizio e delle loro intersezioni e del piano generale della segnaletica verticale;
organizzazione della sosta per gli eventuali spazi ad essa dedicati e dell’eventuale tariffazione e/o limitazione della sosta di superficie (strade ed aree).
Il PUT e PGTU permettono quindi il corretto piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture, con definizione sia delle strade parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali ed, eventualmente, delle possibili aree per i parcheggi multipiano, sostitutivi della sosta vietata su strada, sia del sistema di tariffazione e/o di limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente su strada.

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