Nessun obbligo di comunicare i dati conducente. Marca Occidentale condannata al risarcimento dal GdP di Treviso.
- Altvelox Servizi
- 9 apr
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Aggiornamento: 3 giorni fa
E due... seconda condanna in due giorni per la Polizia Locale dell'Unione Comuni Marca Occidentale. Questa volta il Giudice di Pace ha accolto il nostro ricorso per la mancata comunicazione dei dati conducente e ha appunto condannato al risarcimento la Pubblica Amministrazione Trevigiana che non ne sta azzeccando una.

PREMESSA
Si deve precisare che da tempo abbiamo rilevato e contestato, che le Amministrazioni periferiche, ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria che prevede una sanzione accessoria, nonostante siano al corrente che il verbale è stato contestato con ricorso, emettono comunque un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima multa impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso.
Si può tranquillamente affermare, di avere il fondato sospetto che i motivi di questo abuso devono essere ricercati in un concordato e generalizzato (anche se è difficile dimostrarlo) “modus operandi” adottato dalle Polizie Locali, con il quale sembrerebbe voler infliggere al ricorrente di turno una significativa “seconda punizione” del tipo "tu hai fatto ricorso ed io ti punisco ulteriormente" - quindi abusando in questo modo della loro posizione dominante nel processo amministrativo, che non trova alcuna giustificazione se non quella di rendersi protagonisti assoluti.

Quindi nel percorso avviene che dopo l’emissione del secondo verbale (art. 126 bis cds) il cittadino deve comunque attivarsi in quanto la sanzione prevista dall’art.126 bis CdS va ben oltre la somma di quella prevista dall’art. 142 co.8 cds che in termini di soldi si quantifica in € 306,00 circa, somma che poi viene messa direttamente a ruolo e nel bilancio preventivo del Comune o Ente che l'ha emessa e senza doverla dichiarare al Ministero dell'Interno.
LA LEGGE
La Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione poi, hanno delineato una chiarissima giurisprudenza su questa contestazione che oggi non ammette ignoranza è tutto molto chiaro, ovvero che "In nessun caso, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
A conferma di tale indirizzo, si cita altresì la più recente sentenza n. 3022/2024, ove la Suprema Corte ha affermato che “...la violazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.

FATTO
Questo è quello accaduto al nostro associato Sig. (OMISSIS) che si vedeva recapitare dalla Polizia Locale della Marca Occidentale, una multa di € 173.00 in violazione dell'art.142/8 CdS per avere superato il limite di velocità di Km.20,04 rispetto al limite imposto di Km/h 70.0. L'ipotetica infrazione veniva accertata sempre con l'autovelox fisso di Viale Kennedy nel Comune di Riese Pio X (TV) e per questo il 17.10.2024 contestava l'infrazione mai commessa con ricorso al Prefetto di Treviso, che ad oggi non ha ancora deciso in merito.
Nonostante la legge non ammetta ignoranza e le chiare norme vigenti, la Polizia Locale della Marca Occidentale emetteva comunque allo scadere del sessantesimo giorno un secondo verbale in quanto, secondo loro, il nostro associato non aveva comunicato il conducente violando l'articolo 126-bis del CdS. La seconda multa era di € 313,17 con la minaccia che il verbale costituiva titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme pretese.

IL GIUDICE DI PACE
Al fine di evitare inutili procedimenti amministrativi e cercando di evitare al nostro associato un secondo ricorso con le contestuali spese di giustizia, si inviava al Dirigente della Polizia Locale, un invito diffida al fine di sospendere, in attesa della decisione del Prefetto di Treviso, la seconda violazione che non era per noi dovuta e spiegandone i motivi. Il Dirigente non ha ritenuto opportuno risponderci e cosi siamo stati costretti a impugnare anche questo secondo verbale al Giudice di Pace di Treviso, chiedendo contestualmente il rimborso di tutte le spese sostenute e che si potevano evitare.
Ieri 8.04.2025, il Giudice di Treviso - Dr. Luigi Rizzo, ha accolto la nostra rimostranza annullando il verbale e condannando la Polizia Locale della Marca Trevigiana al risarcimento di € 100,00 in favore del Sig. (OMISSIS) in qualità di parte lesa.
Non male, due ricorsi persi e due condanne a risarcire i ricorrenti, un ottimo lavoro di questa Polizia Locale, dei rispettivi sindaci che permettono di loro lavorare in questo modo e del Prefetto che col suo silenzio sta implicitamente autorizzando tutto questo.
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