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Novara: Per il Giudice i dati del conducente non vanno comunicati prima della coclusione del procedimento.

Ancora una volta la decisione del Prefetto... è il turno di Novara... viene smentita e ribaltata dal Giudice di Pace. I dati del conducente non devono essere comunicati prima che sia concluso e deciso il ricorso in atto. La pesante sanzione di € 592,08 inflitta al nostro iscritto è stata annullata.

Un auto della Polizia Stradale
Un auto della Polizia Stradale

LA DECISIONE DEL PREFETTO


"...INGIUNGE a (OMISSIS) di versare la somma di € 582,00 per sanzione amministrativa pecuniaria, oltre € 10,08 per spese di accertamento, procedimento e notifica, per un totale di € 592,08, a favore dell'Erario, mediante versamento da effettuare, secondo le modalità indicate nel presente provvedimento e nell'allegata avvisatura, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi...".


Così aveva deciso il Prefetto di Novara respingendo il ricorso promosso e raddoppiando la multa per la Società nostra associata, ed invece no, oggi il Giudice di Pace di Novara ha preso atto delle nostre rimostranze e della vigente normativa annullando il pesante provvedimento emesso dalla Prefettura di Novara.


IL FATTO


Ma facciamo un passo indietro.


Il 25.03.2024 la Società (OMISSIS) nostra associata, impugnava ai sensi dell'art.204-bis CdS innanzi al GdP di Rho il verbale di contestazione (OMISSIS), emesso da Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sezione Polizia Stradale di Novara. Il Giudice di Pace di Rho (MI) che istruiva procedimento XXXXXXX fissava prima udienza per il giorno 02.07.2024, sospendendo come richiesto l'esecutività del verbale impugnato comprese le sanzioni accessorie.


Il Prefetto di Novara Dr. Francesco GARSIA
Il Prefetto di Novara Dr. Francesco GARSIA

Il 26.06.2024 nonostante la sospensione disposta dal GdP, veniva notificato secondo verbale n. XXXXX del 07/06/2024, sempre emesso dalla Sezione Polizia Stradale di Novara che, a seguito del precedente contestazione impugnata, contestava la sanzione per non avere comunicato i dati del conducente ai sensi dell'art.126-bis CdS.


Si scriveva subito al Dirigente della Polizia Stradale di Novara, facendogli presente che la normativa vigente ed una pesante Giurisprudenza anche della Corte Costituzionale e Corte di Cassazione con due recentissime pronunce del 2022 e 2024 hanno ribadito che non esiste alcun obbligo da parte del ricorrente di comunicare i dati del conducente prima della conclusione del ricorso e solo qualora esso venga respinto. Ma niente da fare, il Dirigente ci rispondeva con una attestazione indicando circolari e una vecchia normativa passata, ribadendo la legittimità della seconda sanzione emessa a danno del nostro assistitito.


Questo ci obbligava quindi ad un secondo ricorso al Giudice di Pace di Novara che oggi ci ha dato ragione annullando la sanzione senza alcuna presenza fisica della Prefettura di Novara che non si è costituita in Giudizio (segnale che avevano già compreso di soccombere).


LA GIURISPRUDENZA


La Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione poi, hanno detto che “...la violazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.


Eppure le Amministrazioni continuano ad emettere queste multe molto più pesanti economicamente anche della prima sanzione originaria. La norma è chiara e inequivocabile, ma i Prefetti ai quali trasmettiamo i ricorsi spesso respingono come nel caso qui descritto. I Giudici poi anche in secondo grado, perseguendo la legge, ribaltano queste decisioni dei Prefetti che, oltre al danno già arrecato respingendo il ricorso, infliggono al cittadino multato anche la beffa raddoppiando la sanzione.


Lo abbiamo denunciato a numerose Procure e anche alla Corte dei Conti, ma al momento il cittadino deve sempre vedere lo stato come un nemico che pur di incassare è disposto ad essere miope con le leggi e i regolamenti. Ma noi continueremo a vincere i ricorsi e continueremo contestualmente, come per questo episodio, a denunciare i fatti con querela alla Procura e Corte dei Conti competente.





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