Nuovi Tutor nelle Autostrade ma non sono omologati e tutte le sanzioni saranno impugnabili.
- AltVelox
- 7 mar
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Aggiornamento: 11 mar
Il Ministero dell'Interno con nota del 06.03.2025 ha reso noto che dal giorno 07.03.2025 saranno attivati nuovi tratti di rilevamento della velocità media a mezzo di sistema elettronico TUTOR MODELLO 3.0 che però di 3.0 ha ben poco non essendo omologato e quindi non può emettere prova legale sulla corretta rilevazione della velocità. Evidente che si punta sui cittadini che pagano e tacciono...

MINISTERO DELL'INTERNO
"...Si comunica che dal prossimo 7 marzo 2025, sulle autostrade in oggetto, entreranno in funzione progressivamente 26 nuove tratte sottoposte a controllo della velocità media dei veicoli mediante il nuovo sistema denominato TUTOR 3.0, approvato con D.M. n. 305 del 20 giugno 2024 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il sistema entrerà in funzione completate le prescritte attività di taratura e di verifica di funzionalità iniziale, contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31.7.2017)..."

"Le relative attività di verbalizzazione e di sviluppo del procedimento sanzionatorio di competenza dell'organo di polizia stradale saranno svolte dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma. In relazione alle esigenze di gestione del possibile contenzioso, il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni potrà essere interessato al fine di individuare le prassi più efficaci ed economiche nello scambio di atti, nonché eventuali ulteriori migliorie o correttivi".

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Risulta poi quantomeno paradossale che l'Ufficio Studi - Documentazione e Ricerche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo scorso 20.06.2024, ha pubblicato il "Dossier n.111" consegnato alla Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, dal titolo: "Il nuovo decreto ministeriale sull'autovelox" documento esplicativo destinato alle esigenze di documentazione interna per le attività degli Organi Parlamentari e dei Parlamentari".
"...Impiego degli autovelox. Circa il tema sub d), vale la pena riportare il testo dell’art. 142 C.D.S., commi 6 e 6-bis, per comprendere a pieno il contenuto del provvedimento ministeriale in commento. Il comma 6, reca: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. A sua volta il comma 6-bis porta: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'interno”. Si ricorda al riguardo che l'omologazione e l'approvazione dei rilevatori automatici di velocità sono – in via di principio - provvedimenti amministrativi distinti, adottati sulla base di apposite e diverse procedure.

L'omologazione è un provvedimento adottato dal MIT, previa verifica della rispondenza e dell'efficacia di un prototipo alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione del C.D.S. (d.P.R. n. 495 del 1992) e con il quale viene autorizzata la sua riproduzione in serie, dopo essere stato collaudato. La procedura di omologazione ha natura tecnica, poiché è finalizzata a garantire la funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.
L'approvazione, invece, è un provvedimento amministrativo che ha a oggetto dispositivi singoli, assentiti di volta in volta, senza che il regolamento prescriva precisi requisiti. Peraltro, nel 2017 è stato emanato il decreto ministeriale n. 282, il quale – nelle more della definizione delle procedure di omologazione – ha, comunque, disciplinato la procedura di autorizzazione anche con riferimento a prototipi.
Con riferimento agli effetti che derivano dai provvedimenti di omologazione e di approvazione, l'art. 192 del regolamento di esecuzione precisa che con essi il MIT autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Tuttavia, con riferimento ai dispositivi di misurazione della velocità, soltanto l'omologazione ha l'effetto di rendere legittimo l'accertamento del superamento dei limiti di velocità e, quindi, la violazione al codice della strada. Di qui il contenuto del citato art. 142, comma 6, del codice della strada, che reca – giova ripetere – “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Tuttavia, in diversi passaggi del codice della strada “autorizzazione” e “omologazione” di questi strumenti appaiono sostanzialmente sinonimi (v., per esempio, gli artt. 167 e 201). In passato era, perciò, invalsa la prassi, avallata da alcune circolari interpretative del MIT (si veda la circolare n. 8176 del 2020), di considerare equivalenti le procedure di omologazione e approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, con la conseguente equivalenza della validità, anche ai fini probatori, dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.
Sul tema è però intervenuta la Corte di cassazione (sezione II civile, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10505), la quale dopo aver ribadito il principio (gerarchico) della prevalenza delle fonti di rango primario (e quindi del C.D.S.) sugli atti amministrativi (e dunque sulle circolari interpretative del MIT), ha precisato che omologazione e approvazione costituiscono due provvedimenti distinti, approvati sulla base di differenti procedimenti e ai quali la legge ricollega effetti diversi. Pertanto, l'interpretazione ministeriale non è stata condivisa. Nel presente dossier, si illustrano pertanto i contenuti del decreto ministeriale 11 aprile 2024, la cui natura giuridica è di atto amministrativo generale (di carattere normativo), previsto come attuativo dell’art. 142 C.D.S.
Sul relativo schema è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-città e del Garante per la protezione dei dati personali. Non era prevista come obbligatoria l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti né del Consiglio di Stato..".

SISTEMA TUTOR 3.0
Il sistema elettronico per il monitoraggio della velocità media TUTOR 3.0 è un rilevatore delle velocità meramente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come si evince dalla determina n.305 del 20.06.2024. Rientra quindi anche questo, in tutti quei sistemi elettronici per il monitoraggio che la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi e illegali in assenza dei decreti di omologazione.
Fatta questa doverosa precisazione, si evincono chiarissime discrasie sulle leggi e regolamenti apportate al Codice della Strada oggi modificato con la legge n.177/2024, tra cui rimane invariata la questione riferita alla obbligatorietà delle omologazioni dei dispositivi di monitoraggio, come richiamato dalla Corte di Cassazione con le ultime pronunce n. 10505/2024 del 18.04.2024 - n. 19732/2024 del 10.07.2024 - n. 20913/2024 del 26.07.2024 - n. 26315/2024 del 09.10.2024.
Esiste numerosa Giurisprudenza sull'obbligo della omologazione del sistema SicVe Tutor, sentenze di primo grado (Giudici di Pace), Tribunali e di Cassazione, ma citiamo l'ultima recente del Tribunale di Ferrara che il 10.10.2024 che ha annullato una sanzione emessa dalla Polizia Stradale sulla autostrada A13 nei pressi di Ferrara con medesmo TUTOR, scrive il Giudice:

"Secondo la Corte, “.. non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione". Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è
idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)". L'orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in una ordinanza successiva (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913). In sostanza l'art. 142 comma 6 del codice della strada richiede che l'apparecchio misuratore della velocità, per costituire "fonte di prova" debba essere "debitamente omologato" mentre quello mediante il quale è stata accertata la violazione in questione non è omologato ma approvato, ove le due procedure non sono equivalenti ed ove le fonti secondarie non possono prevalere sulla legge."

E' quindi evidente che per la sicurezza stradale si continua a puntare sui cittadini che pizzicati dal sistema illegale, non sapendolo preferiscono pagare la sanzione che impugnarla. Questo non deve autorizzare nessuno a violare il codice della strada superando i limiti delle velocità, ma non può essere un sistema illegale che combatte la illegalità.
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