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Obbligo di omologazione degli autovelox: La Cassazione lo certifica dal 2001 e non da aprile 2024.

La Corte di Cassazione dal 2001 ha emesso ben 27 sentenze dove ribadisce che gli "autovelox" quali strumenti metrico legali che rilasciano prova legale, devono avere il decreto di omologazione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre alla approvazione ed alla obbligatoria certificazione prima metrologica nazionale.

Dal 2001 la Cassazione ha emesso 27 sentenze sulla omologazione degli autovelox

Sentenza Corte di Cassazione n. 21983 del 27.03.2010 recita:

"... trovano applicazione i principi secondo cui la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass. n. 28333 del 2008, cit.; n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass. n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).


Il gazzettino del 07.05.2024 su autovelox arsiè.
Il Gazzettino 07.05.2024

Le nuove dichiarazioni che leggiamo sul quotidiano Il Gazzettino di oggi rilasciate dal Sindaco di Arsiè ci lasciano basiti. Il Tribunale di Belluno ha emesso una chiarissima sentenza dove ha scritto che: "Ebbene, nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito al prova che il dispositivo utilizzato sarebbe stato approvato od omologato, cosicché non appare soddisfatto li complesso sistema di controlli preventivi, ni corso di utilizzazione e successivi, che devono essere posti afondamento dell'accertamento delle violazioni in materia di velocità mediante sistemi automatizzati".


Fermo restando che noi, non commentiamo le sentenze... vorremmo capire se il Giudice di Belluno ha avuto un "abbaglio normativo" o se il sindaco di arsiè Strappazzon conosce qualcosa che il Giudice Beniamo Margiotta del Tribunale di Belluno disconosce. E' singolare infatti rilevare, come fino a quando il magistrato Margiotta accoglieva i ricorsi del Comune di Arsiè andava tutto bene ed oggi che lo stesso giudice cambia linea decisionale, perseguendo quella delineata dalla Corte di Cassazione, non va più bene.


Proviamo così a spiegare in modo piu semplice cosa prevede il Codice della Strada... L'autovelox usato anche dal Comune di Arsiè, ha ottenuto solo una banale approvazione con determina Ministero delle Infrasttutture e dei Trasporti. La determina del MIT che approva quell'autovelox non vale nulla rispetto alla legge, che, essendo norma di rango superiore ad una determina interna MIT, obbliga ogni autovelox ad avere una omologazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e made in Italy (ex ministero sviluppo economico) ed una certificazione prima metrologica.


Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la Corte Costituzionale, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “autovelox” nell’alveo degli “strumenti metrici legali” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “prova legale” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S.. Al termine della “verifica metrica prima nazionale” svolta dall’Ufficio metrico della CCIAA o dal Fabbricante in regime di Concessione di Conformità metrologica, appone i c.d. Bolli di Verificazione Prima sulla targa legale dello strumento e quelli di sicurezza nei luoghi metrologicamente rilevanti: così come previsto dal D.M. d’ammissione o d’approvazione rilasciato dal Mi.M.I.T. Solo dopo tale iter tecnico legale un autovelox può rilasciare prova legale.


Luca Strappazzon Sindaco di Arsiè
Luca Strappazzon Sindaco di Arsiè

Adesso comprendiamo che la materia sia alquanto articolata e molto complicata da comprendere per chi non studia da anni come i nostri tecnici e i nostri legali. La questione tecnica qui scritta è difficile e per questo ci aspetteremmo che ogni sindaco colpito dall'ultima sentenza della Cassazione, non si lasciasse prendere la mano dal momento avverso e lasciasse che la legge faccesse il proprio corso con estrema serenità, prendendo atto che deve spegnere i velox nel proprio territorio e che non sarà più possibile mettere a bilancio milioni di euro usando i cittadini come bancomat senza pin.


La nostra associazione ha le idee molto chiare da sempre e i fatti lo dimostrano visto che tutto ha comprovato quanto da sempre scritto. Nei giorni scorsi abbiamo inviato dopo le dichiarazioni pubbliche del Sindaco Strappazzon un ennesimo esposto alla Procura della Repubblica, Corte dei Conti e Guardia di Finanza e ci aspettiamo un intervento risolutore urgente. Lo stesso Prefetto di Belluno riteniamo gravissimo non abbia ancora obbligato lo spegnimento dell'autovelox di Arsiè, visto che il sindaco Strappazzon non vuole dichiarare pubblicamente di avere disattivato il rilevatore come in suo obbligo.



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