Dopo la sentenza della Cassazione che obbliga l'omologazione degli autovelox la confusione è dilagata. Siamo arrivati a leggere persino che si invoca una legge che consenta di utilizzare gli autovelox non omologati. La stampa riporta dichiarazioni dei sindaci e assessori inesatte e spesso fuorvianti, che, probabilmente presi dal panico dimostrano di volere sconfessare la decisione della Corte di Cassazione.
Prima o poi doveva accadere. Stavamo attendendo da anni, nella consapevolezza e conoscenza tecnico-normativa approfondita acquisita in materia, che la Suprema Corte si pronunciasse compiutamente in tema di omologazione delle apparecchiature autovelox. Ma il corso della giustizia, si sa, esige severo tributo di tempo e denaro. Ma alla fine il velo di insipienza che ha avvolto fino ad oggi la vexata questio s'è finalmente squarciato. Ci si augura non venga a breve rabberciato alla bell'e meglio, con argomentazioni fuorvianti, pur di mantenere in vita l'inviso sistema sanzionatorio asservito, già dal lontano 1972, a Comuni e forze dell'ordine per ben altri motivi rispetto alla millantata sicurezza stradale. Ma veniamo al punto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024, ha individuato e chiarito le differenze sussistenti tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto. Criterio, spiace dirlo, eluso da molti magistrati malgrado l'evidente, ora conclamata, prevalenza dell'art. 142, comma 6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
Nonostante questo, che non approfondiamo in questo articolo perche spiegato meglio in precedenti e in quelli che verranno, leggiamo una serie di inesattezze e dichiarazioni assurde di amministratori pubblici e politici vari che, probabilmente presi dal panico per i bilanci messi chiaramente a rischio, asseriscono di essere a norma e di non volere sospendere le sanzioni con apparecchi elettronici non omologati. A loro diciamo subito, che se cosi fosse veramente, sarebbe molto grave perche dimostrerebbero di volere deliberatamente ignorare la legge ripresa da una sentenza della Cassazione. Il conseguente mancato rispetto verso i diritti dei cittadini avverrebbe quindi con evidenti violazioni anche di carattere penalmente rilevanti.
Da Il Corriere delle Alpi del 21/04/2024: "Il Comune di Feltre, a fronte di alcuni ricorsi, aveva deciso di sospendere i controlli con l’autovelox. Ha risistemato e migliorato la segnaletica nelle postazioni già omologate sul proprio territorio e soprattutto ha acquistato un rilevatore di velocità che l’amministrazione definisce «a prova di ricorso». «Noi siamo a posto», commenta l’assessore alla sicurezza Alberto Curto, «abbiamo acquistato un autovelox da utilizzare esclusivamente nelle postazioni omologate e regolarmente segnalate. Siamo tranquilli».
Al posto dell'Assessore alla Sicurezza del Comune di Feltre (BL) - Alberto CURTO, non staremmo cosi tanto tranquilli... Innanzi tutto le postazioni non prevedono alcuna omologazione, ma sono gli strumenti elettronici che la devono avere per legge. Il rilevatore elettronico utilizzato dalla sua Polizia Locale, l'ultimo acquistato in ordine di tempo lo vediamo nella foto sopra. AGUIA RED&SPEED EVO prodotto dalla ditta VELOCAR SRL e come riportato testualmente dal suo libretto di istruzioni, il rilevatore acquistato ed utilizzato, anche in modo alquanto discutibile, risulta APPROVATO E NON OMOLOGATO e quindi non è assolutamente come asserito "a prova di ricorso" anzi nel caso di sanzioni dal 19/02/2024 sarà a prova di denuncia penale per ABUSO D'UFFICIO E TRUFFA.
Stiamo parlando dei profili tecnico-normativi che sottendono alla necessità di munire TUTTI gli autovelox di apposita certificazione metrologica. Gli autovelox, ove utilizzati per acquisire una prova unica e irripetibile del dato velocità utilizzabile dalla P.A. ai fini sanzionatori, devono essere strumenti metrologici legali. Devono, pertanto, passare il vaglio di approfondite verifiche ad opera di laboratori metrici, per ottenere la c.d. certificazione metrologica, alla stessa stregua, per semplificare, delle bilance utilizzate ai fini commerciali, la bilancia del salumiere, per intenderci. Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurge a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto da ogni possibile valutazione discrezionale del magistrato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
E' evidente che perseguire ad utilizzare strumenti non omologati in viso alle vigenti leggi e norme e oggi anche ignorando l'utltima sentenza della Cassazione significherebbe sanzionare i cittadini con strumenti chiaramente illegali con il conseguente reato di TRUFFA ED ABUSO D'UFFICIO se non peggio. La nostra Associazione chiederà a tutti i sindaci lo spegnimento dei rilevatori sino a loro messa a norma, diversamente procederemo senza indugio con tutte le ulteriori iniziave a tutela dei cittadini.
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