Lo stesso Presidente dei Giudici di Pace lo aveva detto pubblicamente: “Le cose alla fine sono molto semplici per essere installato l’autovelox deve avere tutti i requisiti di cui si è parlato, quindi taratura, omologazione approvazione e verifiche periodiche. Se gli amministratori o i funzionari non si attengono a questi principi, secondo me hanno delle responsabilità non solo di natura erariale...". Per il Giudice di Pace di San Donà l'omologazione non serve.
IL PRESIDENTE ORDINE GIUDICI DI PACE - AVV. LUIGI VINGIANI
Lo scorso 2 maggio 2024 il Presidente ordine giudici di pace Avv. Luigi VINGIANI dichiarava alla stampa: “Le cose alla fine sono molto semplici - ribadisce Vingiani -. Per essere installato l’autovelox deve avere tutti i requisiti di cui si è parlato, quindi taratura, omologazione approvazione e verifiche periodiche. Se gli amministratori o i funzionari non si attengono a questi principi, secondo me hanno delle responsabilità non solo di natura erariale. L’apparecchio non deve essere usato per fare cassa ma per prevenire incidenti. L’autovelox è un deterrente”.
Probabilmente però, la situazione non è cosi semplice e le norme si faticano ancora a recepire per taluni Giudici di Pace, infatti con il caso abbiamo denunciato la condotta tenuta del Giudice di Pace di San Donà di Piave (VE) - Avv. Michela GIRARDI che con la propria sentenza ha respinto un ricorso.
LA SENTENZA DEL G.D.P.
Per il Giudice di Pace di San Donà di Piave, l'omologazione per gli autovelox non è necessaria perche, basterebbe la taratura e corretta funzionalità. Peccato che la legge vigente imponga il contrario come ha ribadito la Corte di Cassazione con 4 sentenze da aprile a ottobre 2024.
Il Giudice Michela GIRARDI, per avvalorare la propria convinzione, si è basata su una sentenza del Tribunale Civile di Venezia n. 19549/2021, omettendo al contempo (volutamente o no lo deciderà la Procura della Repubblica) di citare almeno le ultime 4 più recenti ordinanze della Corte di Cassazione, schierandosi chiaramente dalla parte della Polizia Locale di Meolo. Seppure autorevole, la sentenza del Tribunale di Venezia non poteva essere, per fonte gerarchica ritenuta prevalente sulle 34 pronunce emesse sull'obbligo di omologazione dalla Corte di Cassazione.
Scrive il G.d.P.
"... Ad ogni buon conto, ad oggi, tutti gli apparecchi e i dispositivi utilizzati dai vari organi di Polizia Stradale sono solamente soggetti ad approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo perché, non essendo previsto un disciplinare tecnico di riferimento, non si può procedere all’omologazione (cioè, dichiarare conforme l’apparecchio al disciplinare), ma solo all’approvazione, procedimento non diverso da quello di omologazione e di competenza, in ogni caso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...".
"...Invero, nel verbale che è stato notificato all’odierna ricorrente, è attestato, tra l’altro, che la rilevazione è stata effettuata con l’apparecchiatura fissa Autosc@n Speed, matricola 2022.0045, approvata con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 356 del 18/08/2021, provvisto di regolare certificato di taratura LAT 101 1793_2023_ACCR_VX del 9 maggio 2023 e sottoposto a verifica di funzionalità...".
Se prima delle predette pronunce della Cassazione, la disamina del Giudice di Pace di San Donà di Piave, avrebbe potuto avere un qualche fondamento a causa di un conflitto normativo tra le svariate norme. I fatti in causa si svolgono molto tempo dopo la prima famosa ordinanza n.10505/2024, per altro invocata inutilmente anche dalla ricorrente e quindi nessuna giustificazione si può cercare e concedere alla condotta tenuta dal Giudice Michela GIRARDI che dopo le citate sentenze della Cassazione, avrebbe dovuto uniformarsi.
Per altro il Giudice ha dimostrato di non sonoscere molto bene la materia in quanto le omologazione non sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ma sono nella responsabilità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE) che ha gli Uffici metrici legali.
E' oggi incofutabile che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, ha chiarito definitivamente la distinzione tra approvazione ed Omologazione. Al riguardo, nonostante il diverso orientamento assunto in precedenza da buona parte della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato con 4 nuove ordinanze emesse da aprile a ottobre 2024 e in modo univoco tra le sezioni, che: “...In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione di limiti di velocità mediante autovelox in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e, che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità. (Cass. Sez.2 n. 9645 dell’11.5.2016; crf anche Cass. Sez.2 Ordinanza n. 18022 del 9.7.2018; crf Cass. Sez.2 Ordinanza n. 3335 del 2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che "...in tema di violazioni del codice della strada per il superamento del limite di velocità è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6 del Lgs. nr. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr Cass. Ordinanza 10505/2024)".
La Corte di Cassazione, nelle motivazioni della pronuncia nr. 10505/2024 afferma che l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa ( come l’approvazione ) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. L’orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in tre ordinanze successive (Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - n. 20913/2024 del 26.07.2024 e ultima Cass. nr. 26315 del 09.10.2024).
Le suddette pronunce hanno escluso in modo tombale, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo – a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie – parere nr. 8176 dell’11.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e del D.M. 282/2017, i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Con l'ultima Ordinanza n. 26315/2024 del 09.10.2024 la Corte di Cassazione, ha addirittura esteso la questione della obbligatoria omologa a tutti gli "strumenti di monitoraggio" - "...I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato"». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che li Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste ni una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024) che l'accertamento è avvenuto a distanza e con l'utilizzo dell'indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza).Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui li sistema strumento di videosorveglianza basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l'autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo."
LA DENUNCIA QUERELA
Preso atto della decisione del Giudice di Pace di San Donà di Piave, ALTVELOX ha deciso di formalizzare una denuncia querela in capo al Sindaco e Dirigente Polizia Locale di Meolo, Prefetto e Dirigente Polizia Stradale di Venezia e Provincia di Venezia per il persistente utilizzo dell'autovelox privo di una debita omologazione.
Contestualmente, abbiamo formalizzato seconda denuncia querela in capo al Giudice di Pace, Michela GIRARDI e Vice Commissario della Polizia Locale di Meolo, Anna FIETTA per i presunti reati di cui agli artt.476 e 479 del codice penale, ovvero falsità materiale e falsità ideologica con l'aggravante di essere commessa da un pubblico ufficiale nell'espletamento delle proprie funzioni.
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