Lettera della Parlamentare di Fratelli d'Italia, Onorevole Alessia Ambrosi ai Prefetti di Belluno, Rovigo e Verona per chiedere l'immediata rimozione di tutti quei rilevatori dichiarati illegali da numerose sentenze.
L'Onorevole Alessia Ambrosi, F.lli d'Italia ha scritto oggi ai Prefetti di Belluno, Rovigo e Verona per chiedere loro di revocare le autorizzazioni per gli autovelox installati nei comuni di Quero Vas (BL), Arsiè (BL), Sedico (BL), Colle Santa Lucia (BL), Giacciano con Baruchella (RO), Bosaro (RO) e Torri del Benaco (VR).
Ricordiamo infatti che questi autovelox, sono quelli che più stanno sanzionando gli automobilisti e che ad ogni ricorso si vedono annullare le sanzioni emesse, il tutto con doppio danno, quello alla collettività e quello alla macchina della giustizia sommersa solo negli ultimi da circa 3000 ricorsi amministrativi, accolti per l' 80% dei casi.
I dati in possesso, scrive la Ambrosi, ci dicono che gli autovelox in parola, stanno pesantemente sanzionando gli utenti. Dai numerosi ricorsi presentati in questo ultimo anno, praticamente tutti accolti, è emerso che detti rilevatori non abbiano la prevista omologazione ed approvazione, siano stati installati su strade prive dei previsti requisiti, in assenza di un elevato tasso di incidentalità e di peggio per quello di Arsiè anche nascosto da ben 7 cartelli verticali oggi ancora presenti nonostante la condanna.
Per quanto concerne la mancanza di omologazione, anche se il Tribunale di Belluno avrebbe per questo solo aspetto dato ragione ai Comuni senza tenere conto delle numerose sentenze anche recenti della Cassazione, si ricorda che il combinato degli artt. 142, comma 6, C.d.S. e 192, comma 2, Reg. es. C.d.S.. L’art. 142, comma 6, C.d.S., è la norma che statuisce in merito all’accertamento della velocità, prevedendo al comma 6 che: «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ...”. L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”. Nel caso dell’omologazione, si richiederà di accertare “...la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...”.
La norma in parola stabilisce poi che l’omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada. Nessuno potrà equiparare la procedura di omologazione con quella di approvazione, anche se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la comunicazione n. 372 del 11/11/2020 ha cercato di equipararli innescando una pensante confusione giurisprudenziale. Quanto appena sostenuto lo ha ribadito per l'ennesima volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3335/2024 del 06/02/2024 "Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, li quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa li corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018)".
Risulta inoltre evidente, che le strade dove sono stati installati i rilevatori qui contestati, non abbiano i requisiti previsti dall'articolo 2 CdS per autorizzare un autovelox fisso a contestazione differita, in quanto tutte mancanti delle previste ed obbligatorie banchine di sufficiente larghezza come scritto nelle sentenze della Cassazione non ultime (Cass. Sentenza n.5078/2023 e Cass. Sentenza n. 1805/2023).
Continua l'On. Ambrosi, è stato poi comprovato l'assenza (per fortuna) di un elevato tasso di incidentalità. Si rammentano su questo punto la circolare del Ministero Interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 02/10/2002 - l'articolo 2, detta i criteri che i Prefetti debbono rilevare per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico tra cui appunto ELEVATO TASSO DI INCIDENTALITA' disponendo testualmente: "... Quanto al primo parametro, si sottolinea l'esigenza di compiere, per ciascun tratto di strada che si richiede di sottoporre a controllo, un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali che vi si sono verificati nel quinquennio precedente. Infatti, secondo la previsione normativa, l'impiego delle tecnologie di controllo del traffico, di cui in argomento, è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti per i quali è possibile l'utilizzo dei citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo, cioè l'eccesso di velocità e la violazione delle norme sul sorpasso...".
In virtù delle sentenze emesse dai Giudici di Pace di Belluno e dalla numerose ed evidenti carenze di norme e leggi anche qui riportate, si chiede di revocare le autorizzazioni rilasciate ai Comuni di Quero Vas, Arsiè, Colle Santa Lucia, Sedico, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Torri del Benaco, dei rilevatori elettronici delle velocità qui citati.
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