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Ostacoli e barriere stradali sono i veri killer troppo spesso sottovalutati.

Pali inutili che spuntano sulle nostre strade ogni giorno per questa o quella segnaletica, quasi sempre non protetti da guardrail, segnaletica posta in posizioni improprie e pericolose sono killer dimenticati spesso volutamente anche per posizionare gli autovelox a bordo strada. Quando accadono le disgrazie però nessuno ne parla e pochissimi danno loro importanza.


Incidenti contro ostacoli fissi
Incindenti contro ostacoli fissi

TROPPI OSTACOLI IN NOME DELLA SICUREZZA


Occorre più prevenzione e ridurre con protezioni, se non eliminare, gli ostacoli. Tratto da EuroNcap, organismo europeo che testa con crash-test la resistenza delle auto: "Un uomo di 70 chili che viaggia su una auto a 50 chilometri orari ed ha uno scontro frontale contro un ostacolo fisso, al momento dell’impatto pesa come un elefante, ovvero tre tonnellate e mezza, che corrisponde al peso di un corpo in caduta libera dal terzo piano di un edificio. L’energia dell’impatto cresce con l’aumento della velocità: un urto a 100 chilometri orari, corrisponde ad una caduta dal tredicesimo piano".


Riguardo alla pericolosità degli ostacoli fissi, essa invece è preceduta in termini di vittime soltanto dallo scontro fronto-laterale. Le strade più pericolose nei riguardi delle fuoriuscite sono quelle provinciali e sono seguite in ordine da quelle comunali extraurbane, da quelle statali, dalle autostrade e poi infine da quelle urbane. L’indagine relativa invece ai due tratti autostradali, la quale include tutti gli incidenti rilevati dalle Forze dell’Ordine, ha mostrato invece che le fuoriuscite ammontano a circa il 44% del totale degli incidenti e che esse non sono le più pericolose.

Il Gazzettino del 23.02.2025
Il Gazzettino del 23.02.2025

PALI AUTOVELOX


Prescrizione Veneto Strade SR89 Dolo (VE)
Prescrizione Veneto Strade SR89 Meolo (VE)

Prendiamo il caso dell'autovelox killer utilizzato nel Comune di Riese Pio X (TV) dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marca Occidentale. Ad ogni ricorso che presentiamo contestiamo la pericolosità della installazione, che va contro le norme e i regolamenti imposti anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


L'autovelox è stato installato in cima ad un palo in ferro di tipo fisso, privo di alcuna protezione passiva, su fondo cementato posto sul ciglio erboso a circa 50 centimetri dalla carreggiata, in strada S.P.667 priva di banchina o di altri spazi utili per la sicurezza passiva della circolazione veicolare e pedonale.


In merito alla sicurezza stradale, si evince che quel palo di tipo fisso in metallo è privo di ogni qualsivoglia protezione passiva (guardrail) e risulta essere una barriera architettonica di notevole pericolo per la circolazione stradale e pedonale.


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°356 del 18.08.2021 con la quale è stata concessa l'APPROVAZIONE dell'autovelox in questione, riferendosi alla INSTALLAZIONE Art. 4 comma 2 ha disposto che: "L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione". Obbligo disatteso e nessuno interviene nonostante le nostre denunce.


SR 89 comune di Meolo
SR 89 COMUNE DI MEOLO (VE)

La sicurezza sia dei veicoli e di peggio motociclisti e pedoni, come si evince sulla S.P. 667 non dispone di alcuna banchina (elemento strutturale della strada obbligatorio per autorizzare l'installazione e l'utilizzo di un autovelox automatico in assenza di personale di polizia), questa carenza comporta un ulteriore pericolo reale e fondato.


Ma non possiamo tralasciare la sicurezza in presenza di installazioni elettriche, dove si vede che il palo su cui è stato posto l'autovelox e le sue relative "scatole elettriche", non dispone di alcuna protezione perimetrale passiva che possa impedire il possibile ed eventuale raggiungimento da parte di sprovveduti di avvicinarsi agli apparecchi elettrici su di esso apposti.

Autovelox SP667 Riese Pio X (TV)
Autovelox SP667 Riese Pio X (TV)

Ma non solo Riese Pio X... prendiamo un altro autovelox CHE FRUTTA MILIONI DI EURO installato sulla SR89 Treviso Mare dal Comune di Meolo, qui il gestore della strada Veneto Strade Spa obbliga il comune a proteggere il palo con Guardrail di tipo H2, di eliminare la luce a led per eventuali interferenze, ma niente da fare resta, tutto senza protezione tanto i soldi entrano comunque. Ne avevamo parlato in altro articolo (LEGGI QUI)


LE STATISTICHE


Il 30% degli incidenti sono provocati dalle condizioni delle strade, eppure troppi motociclisti continuano a morire perché mancano per loro le dotazioni di sicurezza.


Secondo le statistiche elaborate da ISTAT - ACI, il numero annuo di incidenti stradali mortali dovuti ad urti contro ostacoli fissi (pali di pubblica illuminazione, alberi, e altro) è molto alto, con un elevato costo complessivo per la collettività.


Più recenti statistiche elaborate sempre da ISTAT - ACI riferite al 2022/2023, ci dicono che il Comune di Riese Pio X (TV), non ha tenuto conto che il numero di incidenti stradali mortali dovuti ad urti contro ostacoli fissi (pali di pubblica illuminazione, alberi, e altro) è in aumento, con un elevato costo complessivo per la collettività. Quindi paladini della sicurezza stradale, installano un autovelox creando ancora più pericolo.

ansa
ANSA

Finire in un canale che costeggia una strada e morirvi annegato per asfissia, non dipende dalla velocità del mezzo ma dall’assenza di idonee protezioni: e questo proprio non entra nella testa di proprietari gestori di strade. Ayrton Senna pilota pluricampione del mondo di Formula 1 deceduto sul circuito di Imola non è morto per la velocità con cui guidava la sua macchina, ma per la rottura di un giunto della sua monoposto saldato male (causa incidente) e conseguente impatto contro un muretto (causa di morte), successivamente sostituito da una pila di copertoni di auto e camion inchiodati tra loro. Ci sono stati altri morti dopo quel caso? Possibile non ci si renda conto della differenza che corre appunto tra causa del sinistro e causa di lesione o morte?


LE NORME SONO CHIARE


Decreto Legislativo n.35/2011 - Adozione delle Linee Guida per le gestione delle infrastrutture Stradali. Le Linee Guida sono emanate ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.35/2011 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e stabiliscono i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti e delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l’attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale. Le Linee Guida hanno come finalità quella di orientare, coordinare e rendere omogenee le attività di tutti i soggetti coinvolti nel processo della sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui gli Enti territoriali, gli Organi Competenti, gli Enti proprietari e gestori delle strade e gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i controllori dei progetti e gli ispettori delle strade esistenti. Al fine di garantire un sistema di interventi tra loro armonizzati e coordinati, le Linee Guida hanno l’obiettivo di fornire uno strumento che individua le modalità procedurali delle analisi di sicurezza stradale e di tutte le altre attività connesse al processo per la classificazione della rete stradale. Le Linee Guida, in data 4 aprile 2012, hanno ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata.


Sulla G.U. n. 209 del 7-9-2012 (Suppl. Ordinario n.182) è stato pubblicato il D.M. n. 137 del 02/05/2012 relativo alle “Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35”.


Il Resto del Carlino 06.01.2023
Il Resto del Carlino 06.01.2023

E poi c'è anche il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 21 giugno 2004, la direttiva del 25 agosto 2004, la circolare del 21 luglio 2010 ed il decreto del 28 giugno 2011) indicano al progettista in maniera sommaria gli ostacoli ed i luoghi che è necessario proteggere, le classi minime dei dispositivi da adoperare ed alcuni principi da considerare nella progettazione dell’installazione. Esse da sole non sono sufficienti per un’appropriata valutazione della sicurezza dei margini e per progettare, se necessario, una loro efficace protezione. La letteratura tecnica internazionale, costituita da pubblicazioni, rapporti di ricerca, manuali, linee guida e normative, di contro include vari criteri di valutazione e soluzioni schematiche per i problemi che possono incontrarsi.


Corriere della Sera
Corriere della Sera

PIANI DI SICUREZZA DELLE STRADE


L'articolo 1 del Codice della Strada dispone che: "La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.".


I piani di sicurezza del traffico sia URBANI che EXTRAURBANI sono obbligatori dal 1993 in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.


DIRETTIVE MINISTERIALI E LINEE GUIDA EMANATE


  1. Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 12.04.1995 ha emanato la Direttiva avente per oggetto: "DIRETTIVE PER LA REDAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO (ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30-4-1992, N.285. NUOVO CODICE DELLA STRADA)

  2. Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 02.12.1997 ha emanato la Direttiva n. 6372/97 avente per oggetto: "Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni".

  3. Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 08.06.2001 ha emanato le Direttiva n. 3698 e n. 3699 con allegati documenti corposi esplicativi di 70 pagine, aventi per oggetto: "Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade".

  4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di marzo 2002, ha pubblicato un documento avente oggetto: "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale azioni prioritarie - allegati tecnici" con il quale ribadisce l'importanza, qualora ve ne fosse stato bisogno, della obbligatorietà dei piani urbani ed extraurbani del traffico.

  5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 04.08.2017 ha emanato il Decreto pari data avente per oggetto: "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. (17A06675)".

  6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27.09.2022 ha pubblicato nuove direttive con oggetto: "VADEMECUM PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE". -Tale documento spiega alle PP.AA. le modalità per la redazione dei PUMS, documenti sulla mobilità e sicurezza stradale successivi al Piano Urbano del Traffico e Piano del Traffico per la mobilità extraurbana.


Inoltre, sempre su nostra sollecitazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci faceva pervenire la nota n. 00017914 del 07.08.2023 con la quale confermava scrivendo: "Con riferimento alla nota di codesta Associazione, inviata con PEC del 03/08/2023, si comunica, relativamente al quesito n.1 della nota in parola, che l’art. 36 del Codice della strada recante “Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana” non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria". Ed ancora precisava che: "Per quanto attiene agli altri quesiti posti con la nota di codesta Associazione, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dicastero alcuna segnalazione di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio".

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