Avevano emesso una seconda sanzione ad un nostro associato che non aveva comunicato i dati del conducente per una precedente multa che avevamo contestato con ricorso. Ma questo è illegittimo perche sino al termine del procedimento amministrativo in corso e qualora esso venga respinto, non vige alcun obbligo di comunicare alcun dato del conducente. Lo dice la Corte Costituzionale.

Il nostro associato (OMISSIS) nell'ottobre 2024 riceveva notifica del Verbale (OMISSIS) emesso al CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Via Dante 55 Pergine Valsugana (TN) per avere superato il limite della velocità, presunta infrazione contestata al Commissario del Governo di Trento con ricorso in quanto l'apparecchio non risulta a norma di legge, ricorso per il quale ad oggi il Prefetto non si è ancora espresso e pertanto il procedimento amministrativo risulta attualmente in corso e non definito.

Il 20.01.2025 il nostro associato riceveva notifica di secondo verbale sempre emesso dal CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art.126-bis CdS per non avere comunicato i dati del conducente.
Come abbiamo sempre spiegato questo obbligo non sussiste sino alla definizione del ricorso promosso e solo qualora venga respinto.
Il 20.01.2025 abbiamo così notificato alla Polizia Locale di Pergine Valsugana un invito diffida ad annullare entro 48 ore il verbale emesso salvo che avremmo proceduto con denuncia querela.
La risposta non è arrivata, il nostro assistito è stato costretto ad impugnare con secondo ricorso la seconda sanzione e noi come anticipato il 28.01.2025, avendo atteso ben più delle 48 ore, abbiamo denunciato il fatto alla procura della repubblica di Trento e oggi magicamente ci arriva la comunicazione dell'annullamento della seconda sanzione emessa da parte CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA che non aveva "flaggato" la spunta del ricorso.... vabbè prendiamola per buona ma la denuncia non sarà ritirata.
Facendo ora un passo indietro, si deve precisare che da tempo abbiamo rilevato e contestato che le Amministrazioni periferiche, ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria che prevede sanzione accessoria, nonostante siano al corrente che il verbale iniziale è stato contestato con ricorso, emettono comunque un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima pretesa sanzionatoria impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso che da statistica viene sempre accolto.

Alle Autorità Giudiziaria in indirizzo ed in particolare alla Corte dei Conti a cui denunciamo i fatti, si evidenziamo che gli appartenenti delle varie Polizia Locali e Comuni collegati , devono essere a conoscenza che la legge e le ultime norme vieta loro di emettere un secondo verbale riferito alla “mancata comunicazione dei dati della patente art. 126 bis cds in presenza di ricorso amministrativo non definito, tenuto conto che all’atto della presentazione del ricorso (che sia il Giudice di Pace o la Prefettura) essi ricevono una copia del ricorso per le contro deduzioni in ordine ai fatti descritti e contestati. Quindi “non possono non sapere”.
Si può tranquillamente affermare, di avere il fondato sospetto che i motivi di questo abuso devono essere ricercati in un concordato e generalizzato (anche se è difficile dimostrarlo) “modus operandi” adottato dalle Polizie Locali, con il quale sembrerebbe voler infliggere al ricorrente di turno una significativa “seconda punizione” ovvero (tu hai fatto ricorso ed io ti punisco ulteriormente) - quindi abusando in questo modo della loro posizione dominante nel processo amministrativo, che non trova alcuna giustificazione se non quella di rendersi protagonisti assoluti. Inoltre di non meno importanza non si deve scordare che tali sanzioni non vengono rendicontate dalla Amministrazioni ed entrano direttamente nel bilancio delle stesse.
Quindi nel percorso avviene che dopo l’emissione del secondo verbale (art. 126 bis cds) il cittadino deve comunque attivarsi in quanto la sanzione prevista dall’art.126 bis CdS va ben oltre la somma di quella prevista dall’art. 142 co.8 cds che in termini di soldi si quantifica in 306,00 euro somma che poi viene messa a ruolo e nel bilancio preventivo del Comune o Ente che l'ha emessa.
In questo caso dobbiamo ringraziare il Vice Dirigente della Polizia Locale Andrea FONTANARI che ha saputo e voluto rendersi conto dell'errore ponendevi rimedio e gli saremo riconoscenti nei modi leciti al momento opportuno. Confidiamo però che di questi episodi non se ne debba più parlare, anche con le altre Amministrazioni che persistono ad emettere questi verbali illegittimi.
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