Il Prefetto di Pesaro Urbino ha respinto alcuni ricorsi di nostri iscritti che avevano contestato l'utilizzo di autovelox privi di omologazione da parte del Comune di Fano. Per il Prefetto le due procedure sono analoghe e pertanto ha implicitamente sostenuto che la Cassazione ha sbagliato tutto. Denuncia querela sporta oggi presso il Comando Guardia di Finanza di Belluno.
Falsità ideologica e falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale e finalizzata alla truffa, omissione rifiuto di atti d'ufficio e attentanto alla sicurezza stradale questi alcuni presunti reati che abbiamo contestato al Prefetto e Vice Prefetto vicario di Pesaro Urbino, Sindaco e Dirigente Polizia Locale Comune di Fano (PU) per l'utilizzo di autovelox privi di debita omologazione.
DECRETO DEL PREFETTO
Il 25.11.2024 il Signor (Omissis) nostro iscritto, riceveva notifica da parte del Comune di Fano il Decreto del Prefetto di Pesaro Urbino a firma del Vice Prefetto Vicario Dr. Antonio ANGELONI, con il quale era stato respinto il ricorso con discutibili motivazioni di legge, soprauttto, quelle riguardanti la mancata omologazione dello strumento elettronico utilizzato dal Comune di Fano. Per brevità evitiamo di trascrivere l'ordinanza del Prefetto che comunque si allega, in sostanza ha respinto il ricorso sostenendo, contrariamente alle 34 ordinanze e sentenze che la Corte di Cassazione ha emesso dal 2001 al 2024, che l'omologazione e l'approvazione per una serie di motivazioni usate in formato "copia e incolla" sono equivalenti.
Scrive il Prefetto: "...rispetto alla questione sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10505/2024 appare coerente che si sia affermato che la procedura di omologazione sia diversa da quella di approvazione e che il legislatore, ove intendeva prevedere che, certi dispostivi (come quelli per il controllo remoto delle violazioni in materia di eccesso di velocità) dovessero essere omologati, intendeva fosse necessario un procedimento di verifica della rispondenza tra criteri e norme tecniche regolamentari (che, però, non sono mai state definite né si dice chi e come deve farle). In termini pratici, tuttavia, tale considerazione, di per sé ineccepibile dal punto di vista giuridico, si scontra con una realtà di fatto molto più complessa, in cui si trovano norme dove i due termini, omologazione ed approvazione, sono usati promiscuamente, anche con riferimento agli stessi dispostivi di misura della velocità, per sottolineare che, in assenza di dispostivi omologati, sono sufficienti dispositivi approvati.Infatti: l'art. 45 CDS, con riferimento alle procedure di verifica di tutti i dispositivi di controllo e regolazione della circolazione, tra cui sono certamente compresi anche quelli finalizzati al ,controllo da remoto dei limiti di velocità, usa indifferentemente i concetti di approvazione od omologazione, affermando che i dispostivi possono essere omologati oppure approvati dal MIT; l'articolo 142, comma 6, CDS, con riferimento ai dispositivi di misurazione della velocità, parla esclusivamente di apparecchiature 'debitamente omologate" ma, al contrario, il regolamento di esecuzione della stessa norma (DPR n. 495/1992), all'art.345, facendo riferimento alle caratteristiche ed alle verifiche delle apparecchiature per il controllo dei limiti di velocità (ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 142 CDS) afferma che sono soggette ad "approvazione da parte del MIT"...
Il Prefetto ha poi scritto: "L'organo verbalizzante nel confermare quanto sanzionato, ha riferito che: "Preliminarmente, si evidenzia che come indicato nel corpo del verbale impugnato, la m misurazione della velocità veniva effettuata con apparecchio in postazione fissa VELOCAR mod. AGUJA-T5-5-R matricola 16294, omologato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 48 del 01.03.2021, con certificato di TARATURA LAT101 Nl 19 2023 ACCR J/X emesso il 03/10/2023 e sottoposto a verifica di funzionalità...".
Non corrisponde al vero, quanto attestato, infatti il verbale di corretta funzionalità non era stato predisposto con data della contestazione come obbliga il D.M.282/2017 ed il Prefetto avrebbe avuto obbligo di verificarlo. Invece si è limitato a copiare ed incollare come per le norme della omologazione quanto scritto dalla Polizia Locale di Fano nelle proprie contro-deduzioni, senza sincerarsi se corrispondesse al verità, come avrebbe dovuto contestare la dichiarazione che l'apparecchiatura fosse omologata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cosa impossibile visto che non è il Dicastero competente e non esistono i decreti attuativi.
LA DENUNCIA QUERELA
Prima delle pronunce della Cassazione, la disamina del Prefetto di Pasaro Urbino, avrebbe potuto avere un qualche fondamento a causa di un conflitto normativo tra le svariate norme. Ma i fatti in causa si svolgono e si accertano molto tempo dopo la prima famigerata ordinanza n.10505/2024 e delle altre 3 successive.
Il sottoscritto, SOTTILE CERVINI GIANANTONIO, “ut supra” in proprio e nella sua qualità di Presidente pro tempore della ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, denuncia e ove occorre visto l’art. 120 c.p. querela:
GRECO EMANUELA SAVERIA - Prefetto pro tempore di Pesaro Urbino.
ANGELONI ANTONIO - Vice Prefetto Vicario di Pesaro Urbino.
SERFILIPPI LUCA - Sindaco pro tempore Comune Fano (PU)
MONTAGNA ANNA RITA - Dirigente Polizia Locale Comune Fano (PU)
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI - che con le loro azioni e/o omissioni hanno direttamente o indirettamente partecipato alla realizzazione dei reati che emergeranno nei fatti di seguito narrati.
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