L'articolo 36 del C.d.S., fa obbligo dell'adozione del Piano urbano di traffico (PUT) ai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti (comma 1) ovvero comunque interessati da rilevanti problematiche di congestione stradale (comma 2). Il Piano deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, MA SECONDO VOI LE P.A. LO HANNO FATTO?
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonchè di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (1). Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del Prefetto, dal (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano ed alla sua realizzazione.
La norma è chiara, i comuni, sopratutto quelli che installano gli autovelox ai fini della sicurezza stradale, hanno l'obbligo dal 1993 di dotarsi di un PIANO URBANO ED EXTRAURBANO DEL TRAFFICO e di rinnovarlo ogni due anni.
I Prefetti hanno l'obbligo, qualora vi siano Comuni inadepmpienti, di fare una formale segnalazione dando un termine entro il quale il PUT deve essere predisposto. Oltre tale tarmine, il Prefetto deve provvedere d'Ufficio alla esecuzione del piano ed alla sua realizzazione segnalando il tutto al Ministero delle Infrasttutture e dei Trasporti.
Sotto riportiamo la risposta giunta questa mattina alle 08.08 dal Comune di Arsiè (BL) che conferma non avere predisposto il documento obbligatorio. Ma ci teniamo a precisare che neppure gli altri Comuni della Provincia ne sono provvisti, visto che a tutti lo abbiamo formalmente chiesto e nessuno lo ha mai fornito.
Un Comune privo di Piano Urbano del Traffico, NON PUO' UTILIZZARE UN AUTOVELOX ed allora ancora una volta, usiamo gli autovelox per la sicurezza oppure per fare cassa...in barba alle leggi ed ai regolamenti vigenti?
Chiediamo al Signor Prefetto di Belluno, al quale abbiamo trasmesso anche la presente denuncia pubblica, di intervenire urgentemente, ricordando altresì, che non ci ha ancora autorizzato ad accedere ai fascicoli riferiti alle concessioni degli autovelox fissi nella Provincia di Belluno.
D.Lgs 33/2013 - Art.1 recita:
"La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" .
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