Città Metropolitana di Milano persiste a mietere vittime con l'autovelox illegale installato a Pioltello sulla strada Cassanese Moderna, è giunto il momento di mettere a conoscenza la Procura della Repubblica.
Ne abbiamo parlato moltissimo, sono circa 18 le sentenze che abbiamo fatto accogliere dal Giudice di Pace di Milano, con l'annullamento di circa 26 sanzioni. Ne ha persino parlato la trasmissione "Striscia la Notizia" con un intervento a dir poco scaldaloso che testimonia come l'autovelox sia stato nascosto e non sia segnalato, motivi per i quali, oltre al fatto che non dispone della prevista omologazione, vari GdP meneghini lo hanno dichiarato illegale annullando sanzioni e sottrazione dei punti patente.
Questo autovelox è stato installato sul cornicione superiore di un cavalcavia della S.P. 103 posto al Km. 6+00 circa sia in direzione Milano che direzione Brescia, in direzione brescia effettua rilevazione immediata, mentre in direzione opposta è impostato per rilevare la velocità media in brevissimo spazio, doppia e diversa rilevazione che dovrebbe essere chiaramente indicata e pre segnalata ma che ovviamente è stata evitata con cartelli generici posizionati male e lontani, per agevolare gli incassi e sicuramente non per prevenire gli incidenti.
La Direttiva Ministero Interno del 21.07.2017 al Punto 7.2 recita: "Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso specifico simbolo". INESISTENTE.
Oggi però vi raccontiamo la storia di un autotrasportatore emiliano, che lo scorso 7 aprile 2023 si vedeva contestare una sanzione per aver guidato in quel tratto di strada alla velocità di 96 Km/h dove il limite imposto è di 80 Km/h.
Il cronotachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria europea. Si tratta di dispositivi che registrano tutta una serie di attività compiute dal veicolo, come ad esempio i tempi di guida e di riposo, i chilometri percorsi, la velocità e così via. L'art. 179 C.d.S. prevede che, nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli debbano circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli dovranno essere dotati altresì di limitatore di velocità. Il menzionato Regolamento (CEE) n. 3281/85 è stato sostituito dal Regolamento (UE) 165/2014 (che stabilisce obblighi e requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi), il quale, a sua volta, rimanda al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 che si occupa delle prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti. Ai sensi di tale normativa, i tachigrafi devono essere installati su tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci su strada e sui veicoli che possono trasportare più di 9 persone (compreso il conducente), con alcune eccezioni. A partire dal 1° luglio 2026, i tachigrafi devono essere installati sui veicoli di più di 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale su strada o nel cabotaggio. I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente di nuova generazione, collegati a un sistema di navigazione satellitare e muniti di tecnologia di comunicazione a distanza, al fine di agevolare i controlli strada mirati.
L'art. 142 comma 6 del C.d.S., prevede che, "Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, possano essere considerate fonti di prova anche le registrazioni del cronotachigrafo, purché trattasi di dispositivi debitamente omologati". Il mezzo pesante guidato dal ricorrente, dispone come previsto dalla normativa succitata, di cronotachigrafo debitamente omologato e regolarmente funzionante, marca VDO CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH che alle ore 12.48,10 del giorno 25.03.2023, (preciso instante della contestazione) registrava una velocità 70 Km/h, quindi assai più bassa dei 96 Km/h contestata e proseguendo l'analisi della velocità condotta si rilevava dal grafico che per tutta quella giornata quel veicolo pesante non aveva mai superato i 90 Km/h, neppure in autostrada rientrando in sede.
Ad avvalorare poi che il camionista non potesse guidare a 96 Km/h, vi è anche il fatto che il camion di nuova generazione, dispone altresì di un ulteriore sistema elettronico di sicurezza, ha infatti sempre attivo un "limitatore della velocità" tarato a 90 Km/h max, che impedisce in automatico, anche nel caso di distrazione dell'autista, il superamento della velocità impostata. Anche questo sistema elettronico, come per il cronotachigrafo, non può essere manomesso dall'autista ma è accessibile in forma telematica.
Abbiamo comprovato ancora una volta che anche questo autovelox privo di qualsiasi omologazione, obbligatoria invece per il cronotachigrafo... ha rilevato sicuramente una velocità errata, dimostrando come sia possibile che le contestazioni, anche degli autoveicoli privi di cronotachigrafo, molto siano spesso errate.
Riteniamo che, come già avvenuto per altre Pubbliche Amminstrazioni, sia giunto il monento di informare la Procura della Repubblica con un dettagliato esposto in fase di elaborazione da parte del nostro ufficio tecnico legale. Vi terremo informati.
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