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Prefetto Belluno: Rifiuto omissione di atti d'ufficio. Denuncia querela numero 5.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Art.328 Codice Penale.

S.E. il Prefetto di Belluno - Antonello ROCCOBERTON
S.E. il Prefetto di Belluno - Antonello ROCCOBERTON

Art.328 C.P. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.


Ad ogni ricorso per multe autovelox si trasmette istanza di accesso agli atti per chiedere quei documenti che comprovano le irregolarità e illegalità riscontrate. Il Prefetto e la Polizia Stradale di Belluno, persistono a non rispondere, oppure a rispondere in modo abilmente fuorviante e comunque senza mai o quasi consegnare i documenti richiesti e per questo abbiamo deciso di non contestare più nulla, ma di formalizzare immediatamente denuncia querela.


Autovelox Arabba (BL)
Autovelox Arabba (BL)

Il Ministro dell'Interno - con la "Direttiva Maroni" dispone che:

Comma 2 - "Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui tassi di incidentalità "...In detta struttura troverà idonea collocazione un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate. Nell'osservatorio saranno presenti le componenti istituzionali della polizia stradale e, se opportuno, altri organismi pubblici o associazioni private comunque interessati ai predetti fenomeni di incidentalità ed al loro contenimento. Con cadenza semestrale le Conferenze provinciali permanenti approveranno un documento riepilogativo, contenente l'analisi delle rilevazioni effettuate, lo stato della sicurezza sulle strade e le iniziative adottate. Il documento sarà inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali...".


La risposta del Prefetto di Belluno


"Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti formulata in data 12.9.2024 e pervenuta a quest’Ufficio in data 13 settembre scorso, si allega, con riferimento al punto n. 1 della richiesta, l’istanza del Sindaco del Comune di Cencenighe Agordino dell’8 febbraio 2014. Con riferimento al punto n. 2, si evidenzia che non è possibile rilasciare il parere tecnico della Sezione Polizia Stradale di Venezia, in quanto detto Comando non risulta competente per territorio. In merito al punto n. 3 della richiesta, si rappresenta che - nell’ambito della Conferenza permanente provinciale di cui all’art. 11 del D.Lvo n. 300/1999 - è istituito l’Osservatorio per monitorare gli incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità che si riunisce alla presenza delle Forze dell’Ordine, degli enti gestori delle strade, dei rappresentanti degli enti locali e comandanti delle polizie locali. Tale organo svolge attività di analisi e raccolta dati, ma non è tenuto a redigere relazioni tecniche semestrali, in quanto non previste dalla normativa vigente. Con riferimento a quanto richiesto a punti 3 e 4, si sottolinea che tali atti (Piano urbano del Traffico, Piano Generale del Traffico Urbano e Piano del Traffico per la Viabilità extraurbana) non sono formati, né detenuti da quest’Ufficio e che, infine, in ordine ai provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dell’art. 36, comma 10 del C.d.S. si richiama il contenuto dell’art. 22, comma 3 della L. 241/1990 che rimanda all’art. 24".


Autovelox Setteville / Quero
Autovelox Setteville / Quero

Denuncia querela numero 5


Con tale risposta abilmente fuorviante, il Prefetto di Belluno non così ha trasmesso di fatto nessuno dei documenti formalmente richiesti dal ricorrente, facendo per altro della stridente ironia che poco si addice alla alta funzione di Stato ricoperta. Ancora una volta il ricorrente e l'Associazione ALTVELOX non ricevevano i documenti obbligatori ed essenziali per comprovare la difesa in ordine al ricorso ex art.203 C.d.S. ma che di peggio avrebbero dimostrato che:


  1. Il Prefetto di Belluno non ha mai convocato con cadenza semestrale l'Osservatorio Provinciale sulla incidentalità e sicurezza stradale, come previsto dalla direttiva del Ministro dell'Interno Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009 "Direttiva Maroni" l'Osservatorio Provinciale sulla sicurezza stradale.

  2. Il Prefetto di Belluno, non ha eseguito quanto dispone neppure la Direttiva del Ministero dell'Interno (Direttiva Minniti) che dispone: "Gli ottimi risultati ottenuti per effetto dall'applicazione della citata Direttiva 14 agosto 2009, rendono necessario rinnovarne l'efficacia ed il vigore attraverso un più diretto coinvolgimento di tutti gli organi di Polizia Stradale operanti sul territorio, secondo il modello operativo e con le modalità proposte. Si vorrà, perciò, dare ogni utile e nuovo impulso alla Conferenza provinciale permanente prevista dall'art. 11 del d.l.vo n. 300/1999 e successive modificazioni, nonché all'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali - dipendenti, non solo dall'eccesso di velocità, ma anche dalla violazione delle altre norme di comportamento già più volte richiamate - mediante l'estensione del modello operativo utilizzato per il controllo della velocità. Si vorrà, altresì, avvalendosi della predetta Conferenza provinciale permanente, coordinare e pianificare tutte le risorse di contrasto disponibili sul territorio, riconoscendo alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, come già utilmente fatto per le azioni di contrasto degli eccessi di velocità, un ruolo di consulenza specialistica e di capofila nella pianificazione concreta dei servizi di controllo e nella raccolta dei relativi dati statistici. I Signori Prefetti estenderanno il contenuto della Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. Roma, 21 luglio 2017 Il Ministro: MINNITI".

  3. In assenza delle riunioni semestrali predette, non esistono neppure le previste ed obbligatorie relazioni dell'Osservatorio Provinciale sul monitoraggio della incidentalità, come dispone la medesima "Direttiva Maroni" che al Comma 1 dispone: Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità "L'obiettivo del legislatore è di fornire agli organi di polizia stradale elencati nell'art. 12 del C.d.S. strumenti sempre più efficaci per contrastare li fenomeno dell'incidentalità stradale, il cui contenimento rientra anche tra i programmi prioritari dell'Unione Europea. Nell'esercizio delle attribuzioni indicate dall'art.11 comma 3, C.d.S., si forniscono agli organi di polizia stradale criteri di indirizzo e coordinamento per dare concreta ed uniforme attuazione all'intento del legislatore. Tale attività dovrà necessariamente trovare il suo fondamento in una adeguata pianificazione che tenga conto dei seguenti criteri:


Verbale denuncia querela 31.10.2024
Verbale denuncia querela 31.10.2024
  • Una individuazione dei punti critici per la circolazione in cui maggiore è la sinistrosità stradale riferita al biennio precedente; Ricognizione ed eventuale revisione dell'elenco del tratti di strada in cui, ai sensi dell' art.4 della Legge 168/2001, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni;

  • Rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;

  • Contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;

  • Coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada.


Ancora una volta sono stati richiesti i Piani di sicurezza delle strade urbane, che l'articolo 36 del Codice della Strada obbliga i Comuni che fanno uso di strumenti elettronici per il monitoraggio ed il rallentamento del traffico a predisporre dal 1993 ed aggiornare ogni due anni.


Ancora una volta sono stati richiesti i Piani di sicurezza delle strade extraurbane, che l'articolo 36 c.3 del Codice della Strada obbliga per tutte le Province compresa quella di Belluno, che lo devono predisporre in sinergia con gli Enti Proprietari / Gestori delle strade di competenza: "Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana".


Il Prefetto ha risposto


"Con riferimento a quanto richiesto a punti 3 e 4, si sottolinea che tali atti (Piano urbano del Traffico, Piano Generale del Traffico Urbano e Piano del Traffico per la Viabilità extraurbana) non sono formati, né detenuti da quest’Ufficio e che, infine, in ordine ai provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dell’art. 36, comma 10 del C.d.S. si richiama il contenuto dell’art. 22, comma 3 della L. 241/1990 che rimanda all’art. 24". I


Il Prefetto di Belluno ha reiteratamente violato la legge prevista dall'art.36 c.10 in quanto non ha MAI segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le Amministrazioni inadempienti e per questo motivo risponde che non fornisce i documenti richiesti tringerandosi dietro il contenuto dell’art. 22, comma 3 della L. 241/1990 che rimanda all’art. 24. Vi invitiamo a perdere due minuti e cercare cosa dispone l'art.22 comma 3 del Decreto Legge 241/90... Segreto di Stato !!!







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