I piani di sicurezza del traffico sono obbligatori dal 1993 in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.
Il PUT é uno strumento OBBLIGATORIO di pianificazione sottordinato rispetto allo strumento urbanistico vigente (es. Piano Regolatore Generale), tuttavia il PUT stesso può introdurre eccezionalmente opere infrastrutturali che il PRG può recepire attraverso l’istituto della variante urbanistica nelle forme previste dalle vigenti norme in materia. In funzione del grado di dettaglio delle proposte di intervento, il PUT viene articolato su tre successivi e distinti livelli di progettazione, rappresentativi anche del suo specifico iter di approvazione da parte degli organi istituzionali competenti: 1) PGTU (Piano generale traffico urbano) - 2) PPTU (Piani particolareggiati del traffico urbano) 3) PETU (Piani esecutivi del traffico urbano) e solo successivamente il PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile).
A tale quadro normativo, già significativo e assorbente, per tutte le PROVINCE è OBBLIGATORIO il PIANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITÀ EXTRAURBANA, riferito ex art. 36, comma 3 del C.d.S. che deve essere predisposto ed aggiornato ogni due anni in sinergia con le Amministrazioni Comunali e proprietari / gestori delle varie strade.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 12.04.1995 ha emanato la Direttiva avente per oggetto: "DIRETTIVE PER LA REDAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO (ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30-4-1992, N.285. NUOVO CODICE DELLA STRADA).
Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 02.12.1997 ha emanato la Direttiva n. 6372/97 avente per oggetto: "Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni".
Il Ministero dei Lavori Pubblici, il 08.06.2001 ha emanato le Direttiva n. 3698 e n. 3699 con allegati documenti corposi esplicativi di 70 pagine, aventi per oggetto: "Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade".
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di marzo 2002, ha pubblicato un documento avente oggetto: "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale azioni prioritarie - allegati tecnici" con il quale ribadisce l'importanza, qualora ve ne fosse stato bisogno, della obbligatorietà dei piani urbani ed extraurbani del traffico.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 04.08.2017 ha emanato il Decreto pari data avente per oggetto: "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. (17A06675)".
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27.09.2022 ha pubblicato nuove direttive con oggetto: "VADEMECUM PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE". -Tale documento spiega alle PP.AA. le modalità per la redazione dei PUMS, documenti sulla mobilità e sicurezza stradale successivi al Piano Urbano del Traffico e Piano del Traffico per la mobilità extraurbana.
La Regione del Veneto, il 06.07.1993 ha emesso delibera n. 3111 con oggetto: "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285. Nuovo Codice della Strada. Piani Urbani del Traffico", contenente l'elenco dei comuni che ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs. 285/1992 sono tenuti a dotarsi del Piano Urbano del Traffico (PUT).
Ci sembra che dal 1995 siano state emanate non poche direttive e vademecum per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di sicurezza delle strade, documenti tecnici che ricordiamo SONO LE FONDAMENTA DELLA SICUREZZA STRADALE.
Nonostante ciò pubblichiamo la risposta della Provinvia di Padova.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su nostro esplicito quesito, ha risposto con nota n. 0017914 del 07.08.2023 che: "Con riferimento alla nota di codesta Associazione, inviata con PEC del 03.08.2023, si comunica, relativamente al quesito n.1 della nota in parola, che l’art. 36 del Codice della strada recante “Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana” non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria. Si specifica inoltre, che gli interventi previsti dai Piani urbani del Traffico che riguardano essenzialmente la mobilità pubblica e privata su gomma, possono essere inclusi all’interno dei PUMS (Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile), strumenti di pianificazione strategica per le città metropolitane, i comuni e le associazioni di comuni con più 100.000 abitanti ed i comuni capoluogo di città metropolitane. I PUMS hanno un orizzonte temporale di circa 10 anni in cui devono essere realizzati gli interventi previsti, sia di mobilità pubblica che privata che comprende tutte le modalità di trasporto. Di conseguenza, fermo restando l’attuale quadro normativo, risulta che laddove il PUMS è vigente, e sussiste già un PUT, quest’ultimo sarà aggiornato sulla base degli interventi del PUMS che verranno realizzati. Per quanto attiene agli altri quesiti posti con la nota di codesta Associazione, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dicastero alcuna segnalazione di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio".
Risulta e si rileva, salvo smentita o prova contraria, che il Prefetto di Padova, nonostante la acclarata inadempienza - almeno sino alla data del 07.08.2023, non ha adempiuto ai propri obblighi previsti dall'articolo 36 comma 10 del C.d.S. - non ha mai provveduto a segnalare le amministrazioni inadempienti al MIT e non ha fornito disposizioni in merito alla loro realizzazione d'ufficio, ma nel contempo ha permesso alle stesse P.A. di effettuare controlli elettronici delle velocità senza la presenza di personale di polizia.
Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata grave e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, hanno imposto a codesta associazione di procedere con opportune e doverose denuncie querele, affinché venga ripristinato lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso.
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