DUE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE STRINGONO LE MAGLIE SULL'ABUSO INDISCRIMINATO DEGLI AUTOVELOX OGGI INSTALLATI QUASI SEMPRE SU STRADE PRIVE DI REQUISITI SOLO PER FARE CASSA.
SENTENZA CASSAZIONE N.1805/2023
"...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).".
“...La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306)".
SENTENZA CASSAZIONE N.5078/2023
"...L'articolo 2 terzo comma lett c) del Codice della Strada, secondo cui la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall'avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.".
"... Poichè dalla sentenza impugnata risulta che la strada XXXX ove è stata contestata la violazione aveva "due carreggiate separate da doppia linea continua" sarebbe erronea la classificazione attribuita alla strada dal Giudice di merito, perche', una doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate."
"...Tanto risulterebbe dall'art.3 comma 1 n.7) del Codice della Strada, che definisce la carreggiata come "la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, con ciò intendendosi l'intera sezione stradale percorribile dai veicoli anche in opposte direzioni se la strada è a doppio senso.".
Secondo l'artt.138, 138 comma 1 e 2, 139 e 141 del DPR 495/92 (C.d.S.), distinguono le strisce dis separazione dei sensi di marcia dalle strisce di margine della carreggiata.".
"... Come questa Corte ha più volte ribadito anche di recente, il provvedimento Prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n.121 2002, l'art.4 può includere strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art.2 commi 2 e 3, e non altre strade dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a "scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. (Cass.20.06.2019 n.16622; Cass. 14.02.2019 n.4451)".
DECRETO LEGGE 121/2002 - ART.4
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. ...Il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
RITENETE CHE LE STRADE NELLE FOTOGRAFIE
ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE QUI CITATI ?
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