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Immagine del redattoreAltVelox

Quero Vas (BL): Ricorso accolto la strada non ha i requisiti e mancano i dati sulla incidentalità - multa nulla.

Arriva oggi una ennesima sentenza che delegittima l'autovelox utilizzato dal Comune di Quero Vas sulla Strada Provinciale 1 Bis in località Madonna del Piave. Serve urgentemente l'intervento del Prefetto per ripristinare la legalità e la giustizia che chideremo ancora una volta tramite il Ministro dell'Interno.


Le sentenze che lo dichiarano illegale sono innumerevoli, le prime che siamo riusciti ad ottenere facevano riferimento alla mancata omologazione ed approvazione del rilevatore elettronico, carenza che tutt'oggi è presente. Ma il Sindaco Bruno Zanolla, ben sapendo che un cittadino non sarebbe mai intervenuto in Tribunale, impugnava a spese dei cittadini queste decisioni dei Giudici ottenendo in questo modo l'assenso in secondo grado.


E allora le nostre difese si sono spostate su altre contestazioni, su altre palesi violazioni di leggi, norme e regolamenti, che sono state disattese autorizzando l'installazione e l'utilizzo di questo rilevatore elettronico, posizionato nell'angolo cieco della galleria che lo nasconde da coloro che provengono da Treviso, e lo mimetizza per quelli in direzione opposta. In ore notturne è invisibile, ma c'è di peggio.

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Bruno Zanolla - Sindaco Quero Vas (BL)

L'autovelox è stato installato in una strada priva degli obbligatori requisiti previsti dal codice della strada e senza la presenza di un elevato tasso di incidentalità, fattore indispensabile per ottenere l'autorizzazione. Ci si domanda quindi alla luce di quanto si discute in questi giorni, come abbia fatto il Prefetto di Belluno, ad autorizzare un simile autovelox che ha portato nelle casse del comune di Quero Vas oltre 1 milione e ottocento mila euro in multe che, alla luce delle sentenze sono tutte illegittime.


L’uso degli autovelox, da parte della polizia, è possibile solo nel rispetto di una serie di paletti: ad esempio, in città, gli autovelox fissi – quelli, cioè, che operano automaticamente, senza la postazione della polizia – non sono consentiti ovunque, ma solo in determinati tratti di strada (si tratta, come vedremo a breve, di quelle a “scorrimento”). All’interno dei centri urbani, gli autovelox fissi a contestazione differita (senza la presenza di personale di polizia) è consentita solo sulle “strade a scorrimento”. Si considera “strada a scorrimento” quella strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchine e di una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata. Dunque, l’autovelox fisso e automatico non è consentito sulle normali strade urbane. Come detto non è necessaria né la presenza degli agenti, né la contestazione immediata della contravvenzione; pertanto il conducente potrà vedersi recapitata la multa direttamente a casa.


Lo stesso Ministero dell'Interno, con una circolare del 2 ottobre 2002, aveva fornito precise direttive per autorizzare questi autovelox, direttive come possiamo leggere anche oggi disattese spesso e volentieri... ma perche? Ai sensi del comma 2 del summenzionato articolo 4, l'individuazione dei tratti di strada sui quali l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo sono possibili è intimamente collegata alla sussistenza di due fondamentali parametri di valutazione: 1) un elevato livello di sinistrosità sul tratto di strada; 2) la documentata impossibilità (o anche la semplice difficoltà, purché oggettiva) di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.


Il tratto di strada sulla quale è avvenuto l’accertamento (S.P. 1 BIS. km. 12+737) rientrerebbe nella tipologia di tipo C – strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, ed essendo il tratto di strada in questione qualificabile come strada di tipologia C, la contestazione dovrebbe essere immediata e sarebbe sempre necessaria la presenza degli agenti a presidio dell’autovelox, con relativa presegnalazione fissa e mobile.

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SP1 Bis - Autovelox nascosto angolo a sinistra

Scrive il Giudice: "Il Decreto prefettizio è stato allegato dal Comune di Quero, e lo stesso, facendo generico riferimento agli esiti dell’attività istruttoria svolta preliminarmente dalle Forze di Polizia, al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico, individua la S.P. 1 BIS, nel tratto che interessa, come uno di quelli in cui è possibile installare apparecchi di misurazione elettronica della velocità con rilevamento a distanza e senza la presenza di operatori di Polizia. Tutti elementi che risultano, invero, fondamentali al fine di poter valutare se l’apparecchio misuratore sia stato allocato in modo legittimo e, soprattutto, in un luogo effettivamente adeguato, con riferimento a quello che deve essere il suo unico scopo, ossia agevolare le condizioni di sicurezza della viabilità. Pertanto, se da un lato è necessario prendere atto che il tratto di strada in oggetto rientra nella previsione del Decreto prefettizio, circa l’effettiva sussistenza di una adeguata, preliminare, attività istruttoria e degli altri elementi cui lo stesso fa riferimento, si può presumere che, quantomeno con riferimento al tasso di incidentalità, sussista una ragione giustificativa verosimilmente plausibile, anche se, l’impossibilità di comprendere quale sia il lasso di tempo all’interno del quale gli incidenti si sono verificati, nonché le relative cause degli stessi, rende, inevitabilmente, la valutazione parziale.


Ma, anche volendo sorvolare su ciò in ragione del fatto che il decreto prefettizio fa

riferimento, comunque, a singoli tratti di strada, al fine di realizzare concretamente

lo scopo istituzionale perseguito, per il posizionamento dell’autovelox si dovrebbe fare riferimento esclusivamente a quei sinistri che avrebbero potuto essere concretamente evitati con il mantenimento della velocità entro i limiti consentiti. Tipologia di sinistri che, allo stato, non è dato conoscere, posto che la Prefettura ha precisato che “La relazione richiesta, effettuata dalle Forze di Polizia, costituisce atto non disponibile”. Un sinistro, infatti, può essere determinato da una pluralità di situazioni e non solo da eccesso di velocità: distrazione, uso improprio del telefono mentre si guida, attraversamento improvviso, ed inevitabile, di animali selvatici, ecc.


IN SOSTANZA MANCANO I DATI UFFICIALI SUL NUMERO DI INCIDENTI, SULLE LORO DINAMICHE E SULLE CAUSE CHE LI AVREBBERO SCATENATI.


prefetto
Dr. Mariano Savastano - Prefetto di Belluno

"Competenza della Conferenza Provinciale permanente nelle funzioni di pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui tassi di incidentalità "...In detta struttura troverà idonea collocazione un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate. Nell'osservatorio saranno presenti le componenti istituzionali della polizia stradale e, se opportuno, altri organismi pubblici o associazioni private comunque interessati ai predetti fenomeni di incidentalità ed al loro contenimento. Con cadenza semestrale le Conferenze provinciali permanenti approveranno un documento riepilogativo, contenente l'analisi delle rilevazioni effettuate, lo stato della sicurezza sulle strade e le iniziative adottate. Il documento sarà inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali...".


Anche la Prefettura di Belluno quindi, ai sensi della Direttiva Maroni sopra scritta, avrebbe dovuto istituire la CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE che ogni sei mesi si doveva riunire per discutere sul tema incidenti e predisporre delle relazioni tecniche semestrali appunto, indicanti il numero di sinistri, le cause, le eventuali persone ferite o decedute. Solo con queste relazioni infatti, come per altro sostenuto correttamente dal Giudice, si sarebbe potuto capire se la la SP1 Bis al Km.12+737 o sue immediate vicinanze è pericolosa, se serve rallentare il traffico con un autovelox, e nel tempo capire se lo strumento avrebbe effettivamente ridotto il pericolo garantendo come sostenuto dal Sindaco maggiore sicurezza stradale. Ma di tutto questo non c'è nessun documento, o meglio ad oggi nonostante le numerose richieste fatte a Prefetto, Sindaco, Polizia Stradale di Belluno e persino al gestore della Strada Veneto Strade Spa, nessuno ha mai fornito queste relazioni tecniche sulla incidentalità.


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Autovelox Quero Vas (BL)

Facciamoci adesso qualche domanda sull'utilizzo degli autovelox e sopratutto sull'utilizzo e sulla funzione di questo autovelox, anche in considerazione che il Sindaco di Quero Vas - Bruno Zanolla, dichiara alla stampa che l'autovelox è essenziale per prevenire gli incidenti (inesistenti), che l'autovelox è legale (non ci risulta) e per questo ci ha pure querelato asserendo che ALTVELOX lo diffama.


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