Domenica sera la trasmissione Report in onda su RAI3 ha affrontato il tema della sicurezza stradale con particolare riguardo all'uso degli autovelox. Vediamo come...
La Polizia Municipale di Verona fa i controlli di routine sulla velocità l'operatore descrive lo strumento elettronico che sta utilizzando fate attenzione.
"Questo è un TrueCam, è un 'apparecchiatura di nuova generazione. Può fare fotografie e filmati dei veicoli che vengono attenzionati. Quindi c'è proprio la certezza della prova che il veicolo attenzionato è questo che viene registrato e chi c'è alla guida, se chi guida porta le cinture, piuttosto se usa il telefono o ha dei comportamenti scorretti..."
La Polizia Locale di Verona, ferma quindi in diretta con Report una Lancia Ypsilon bianca che viaggiava a 68 Km/h rispetto il limite dei 50 Km/h imposti in quella strada. Ma con quale certezza della velocità... vediamo.
Il rilevatore elettronico TruCam non più cosi tanto nuovo è commercializzato dalla ditta ELTRAFF Srl che nella presentazione del prodotto scrive: "Sai perché TruCamHD® è il misuratore laser portatile più leggero e versatile presente sul mercato? È l’unico che può rilevare un eccesso di velocità a più di un chilometro, se vuoi. Puoi anche installarlo in un box, lasciarlo lavorare in automatico e controllarlo con un tablet. Puoi usarlo di notte o di giorno, con il sole e con la pioggia. Puoi anche inseguire una moto in fuga".
PECCATO NON ABBIA IL CERTIFICATO OBBLIGATORIO DI OMOLOGAZIONE !!!
Sanzioni TrueCam annullate e Amministrazioni Condannate
Con ricorso del 03.12.22 la Sig.ra OMISSIS, proponeva impugnazione avverso il verbale di contestazione n° ATX 000100XXXXX del 03/11/22, emesso dalla Sezione Polizia stradale di Belluno, notificatole in qualità di obbligato in solido il 26.11.22, con il quale si accertava che: "...il 27.10.22, alle ore 08,38, il conducente del veicolo targato OMISSIS, sulla strada SS 47 della Valsugana, in località Martincelli nord, al Km 74,25, nel Comune di Grigno, violava l’art. 142, comma 8. C.d.S., poiché circolava alla velocità di Km 106,4, considerata la tolleranza di legge, eccedendo di Km 16,4 il limite di velocità ivi imposto di Km/h 90, violazione accertata a mezzo di strumentazione Telelaser, mod. Trucam, TC005740, matr. 945930-CPU 946434".
Il Giudice di Pace di Borgo Valsugana (TN), accoglieva il nostro ricorso, annullava la sanzione emessa dalla Polizia Stradale di Belluno e condannava al risarcimento della ricorrente la Prefettura di Trento (competente per territorio) sentenza non impugnata, poichè il rilevatore elettronico TRUCAM è risultato solo approvato e privo del decreto di omologazione rilasciato dal ex MiSE oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy unico Dicastero competente per tale procedimento tecnico legale.
Scrive il Giudice:
"L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.
Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall’art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell’omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell’interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.
E poiché nel caso specifico l’amministrazione convenuta non ha fornito prova in giudizio che il dispositivo di rilevamento Telelaser Trucam impiegato per l’accertamento del 27/10/22, fosse debitamente omologato con decreto ministeriale e non semplicemente approvato, le risultanze dell’apparecchiatura in parola non possano essere utilizzate ai fini dell’accertamento della violazione, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione ed annullamento dello stesso. Il Giudice di Pace, infine, visto l’art. 91 c.p.c., vista l’istanza di parte ricorrente di rifusione delle spese del presente procedimento nonché la documentazione prodotta agli atti, liquida l’importo di € 43.00 per contributo unificato e di € 9.00 per spese postali, con conseguente condanna del Commissariato del Governo, in persona del Commissario p.t., a pagare in favore di OMISSIS l’importo complessivo di € XXXXXX".
La Corte di Cassazione
Con recente ordinanza n. 10505/2024 del 18/04/2024 ha sancito nuovamente la illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “omologazione“ ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, aventi la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori, escludendo in via definitiva, una possibile equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione.
L'ultima pronuncia degli Ermellini non è l'unica in tal senso, infatti anche nel 2023 si era espressa analogamente con 8 sentenze tra cui la n. 6579/2023 del 06/03/2023 che ha disposto:
"...È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato)." (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell'apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si conformerà al seguente principio: "L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".
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