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Requisiti della strada: Illegittimo il provvedimento del Prefetto che autorizza su strada urbana.

Ennesima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che dichiara ancora una volta illegittimo il decreto del Prefetto che ha autorizzato l'uso dell'autovelox fisso con contestazione differita, su una strada urbana o su strada priva dei requisiti minimi previsti dal codice della strada.

SS16 Comune di Bosaro
S.S.16 Km.51+00 - Comune di Bosaro

La Corte di Cassazione ha più volte dichiarato illegittimo il provvedimento del Prefetto con il quale si autorizza l'installazione e l'uso di un autovelox a contestazione differita in assenza di personale di Polizia nei centri urbani. testualmente recita la sentenza: "È illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana priva di tutte le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", indicate nel comma 2, lett D) dell’art. 2 del codice della strada. Infatti il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo previsto dalla legge di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada".


Con questa pronuncia, hanno voluto censurare il Comune di Firenze, che riteneva, Viale Etruria, come strada qualificabile "urbana di scorrimento", avendone le caratteristiche strutturali, con la conseguenza che il posizionamento di un autovelox fisso e la contestazione differita dell'accertamento della violazione del prescritto limite di velocità si sarebbero dovuto considerare legittimi. Ma gli "Ermellini" hanno ricordato che: "Deve, in generale, osservarsi che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. "autovelox") nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto".

cassazione
Suprema Corte di Cassazione

"Per quanto rileva in questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata alla ricorrente, l'art. 2, comma 3, lettera d), c.d.s. individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale "strada urbana a scorrimento". In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate".


"L'impugnata sentenza è, altresì, incorsa nell'erronea valutazione circa la ritenuta esistenza di una banchina in senso proprio, che costituisce - come già sottolineato un requisito necessario ed imprescindibile per la configurazione e la qualificazione di una strada urbana come strada "di scorrimento".

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SS50 Km 11+000 - Comune di Belluno

"Da ciò consegue, quindi, l'affermazione del principio - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo cui "il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 c.d.s." (cfr. Cass. n. 7872/2011 e Cass. n. 5532/2017)."


Nonostante vi siano, oltre quella qui citata, anche altre e più recenti sentenze della Cassazione N.1805/2023 e N.5078/2023 con le quali viene chiaramente ribadito che gli autovelox a contestazione differita non possono essere autorizzati dai Prefetti sulle strade urbane o comunque su quelle strade che risultano essere prive dei requisiti come le obbligatorie banchine laterali, continuano a fioccare autorizzazioni in tal senso.


Lo scorso 13.06.2023, il Giudice di Pace di Belluno, uniformandosi proprio alle sentenze della Cassazione anche qui riportate, ha dichiarato la SS50 una strada priva dei requisiti minimi per potere autorizzare un autovelox fisso in assenza del personale di polizia. La incisiva e dettagliata sentenza, prima del suo genere a Belluno, recita testualmente:

"Alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, tuttavia, ciò può avvenire nella misura in cui tutti i tipi di strada su cui si intende posizionare un autovelox, cosi come classificati dall'art. 2 commi 1, 2, 3 c.d.s. rispondano, in modo preciso, alle caratteristiche che, secondo detta norma, ciascun tipo deve avere. In caso contrario, non potrebbero non sorgere seri dubbi in ordine alla legittimità del posizionamento dell' apparecchio, salvo voler ammettere che gli autovelox possano essere allocati non solo su ogni tipo di strada, ma anche su quelle strade che non rispondono pienamente ai requisiti di cui alle tipologie classificate dalla legge. Pertanto, la sussistenza delle citate caratteristiche deve essere dimostrata, in caso di contestazione, dall'ente che ha irrogato la sanzione. Dovendosi ritenere la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria (art. 2 let. C c.d.s.), ossia una strada ad unica carregglata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve, pertanto, ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox, debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca. Nelle fotografie allegate dal Comune di Belluno, mentre immediatamente dopo il cartello indicante "controllo elettronico dela velocita", anche per al presenza di un distributore, la banchina è presente, all'altezza dell'autovelox la banchina non c'è, di fattorisultando la linea bianca a pochi centimetri dal guardrail. Ciò non vuol significare che si possa affermare, allo stato, che l'autovelox in questione sia Illegittmo, ma piuttosto che, alla luce della piu recente giurisprudenza di legittimità e di tutte le considerazioni sopra effettuate, nel presente procedimento non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che lo stesso sia posizionato su una stada rispondente alle caratteristone, obbligatorie ex lege, di cui alla classificazione ex art. 2 c. 1, 2, 3 c.d.s. e che il relativo provvedimento prefettizio abbia tenuto adeguatamente conto di cio, oltre che delle ulteriori e concrete ragioni, imprescindibili, che, necessariamente, lo devono fondare."

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Prefetto di Belluno - Dr. Mariano Savastano

"...Se il Prefetto emana lo stesso a proprio insindacabile giudizio dopo una adeguata istruttoria, che ha come essenziale punto di riferimento, e scopo, quello del perseguimento della sicurezza stradale, non si può, tuttavia, escludere che il giudice del merito possa, anche se in via incidentale, nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, pervenire ad una temporanea disapplicazione del medesimo qualora non sia stata conseguita prova adeguata della sussistenza, in riferimento alla strada, di tutte le caratteristiche obbligatoriamente necessarie ex lege".


Nonostante queste chiare sentenze, anche dei giudici di pace, che acclarano come alcune strade, essendo strade prive di banchine laterali, sono strade prive dei requisiti previsti, i Prefetti tacciono, si trincerano dietro al loro assordante "silenzio istituzionale" preferendo non prendere posizione. E questo lo reputiamo molto grave e preoccupante. Una domanda ci sovviene, a cosa serve la Cassazione o la stessa "macchina della Legge e della Giustizia" se poi coloro che devono garantire la sicurezza pubblica nelle province la ignorano in silenzio?




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