Il Giudice di Pace di Treviso, ha emesso la propria sentenza con la quale ha accolto il ricorso da noi depositato per conto di una Società Bellunese, che, con una propria auto aziendale era stata accusata di aver superato il limite di velocità di ben 4,20 Km/h.
L'autovelox contestato è stato istallato sulla Strada Provinciale 667 al Km. 5+390 nel territorio Comunale di Riese Pio X (TV). La S.P. 667 è una strada extraurbana secondaria di tipo C che il codice della strada definisce testualmente "strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine". Il Codice della Strada definisce la banchina quale spazio obbligatorio di una strada extraubana secondaria e la cassazione la definisce indefettibile. Le banchine di una strada sono previste per la sicurezza dei pedoni e delle autovetture che dovessero fermarsi a bordo strada. La S.P.667 di banchine non ne ha neppure un accenno, negando così la vera e reale sicurezza di chi percorre quella strada.
La recente sentenza della Corte di Cassazione N.1805/2023 ha scritto in proposito: "...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339)."
Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Provicia di Treviso, una sintetica relazione tecnica sul tasso di incidentalità della S.P.667 fornita dal Km. 3+000 al Km. 8+000 anche se la norma impone che il tasso di incidentalità da prendere in considerazione per autorizzare un autovelox fisso, debba essere riferito al punto dove si vuole installarlo o testualmente scritto: "nelle sue immediate vicinanze".
Nonostante sia stato preso in considerazione un ampio tratto della Strada Provinciale 667, non sussistono incidenti di gravità superiore alla media nazionale, ovvero dal 2017 al 2021 non risulta alcun incidente mortale, risultano 9 incidenti con 14 persone ferite. Nessun decesso. Nell'annunciare la decisione del Giudice di Pace di Treviso, IL GAZZETTINO DI TREVISO oggi ha titolato "Illegittimo autovelox sulla strada della morte", un titolo ed una foto collegata sicuramente di impatto pensato per vendere copie, ma non per trasmettere la verità sulla situazione. Come tutti possono leggere, viene smentito dai dati ufficiali trasmessi dalla Provincia di Treviso. Nessuno ha mai messo in discussione che anche nella S.P.667 vi siano stati nel lontano 2016 dei bruttissimi incidenti, con delle persone decedute o gravemente ferite, ma questo dato oramai vetusto, nulla centra con il nostro ricorso e con un autovelox privo delle obbligatorie verifiche di legge, installato su una strada priva di requisiti. Se fosse una "strada della morte" ci aspetteremmo di vedere pattuglie a tutte le ore. Oppure ci aspetteremmo che le Autorità, Comune Prefetto e Provincia avessero predisposto i piani di sicurezza delle strade. E invece no, quindi tanto pericolosa non sembrerebbe.
Il Giudice di Pace, Dr.ssa Giulia Procaccini nella sua sentenza scrive testualmente: "Il ricorso è fondato e va accolto. Dei molteplici motivi di gravame esposti da parte del ricorrente, va ritenuta assorbente e condivisibile la censura relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento di cui al verbale impugnato. Deduce sul punto che detta apparecchiatura non risulta essere stata debitamente omologata dal Ministero Sviluppo Economico ma solo approvata dal MIT mediante determina dirigenziale."
La sicurezza stradale è un argomento essenziale per MIGLIORE TUTELA e ALTVELOX, sulla S.P.667 non si trova una pattuglia della Polizia Locale neppure per sbaglio, noi stessi questa strada la percorriamo avanti e indietro quasi quotidianamente e la conosciamo molto bene. Non esistono controlli, che possano prevenire e sanzionare coloro che infrangono il codice della strada, perchè è più facile usare un autovelox e mettere a bilancio soldi facili.
La SP667 è comunque una strada extraurbana secondaria categoria C, e c'è da dire che tra le contestazioni mosse e non ribattute in sede di udienza, vi è anche il limite imposto su tutto il tronco di 70 Km/h, in violazione anche qua delle normative del Ministero dei Trasporti e delle Infrasttrutture che autorizza gli enti proprietari e i gestori delle strade a modificare solo temporaneamente i limiti previsti, che nelle categoria C è di 90 Km/h. Scrive il MIT: "La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni. Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza."
Riteniamo non serva aggiungere altro.
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