Nelle scorse settimane abbiamo inviato ai Sindaci di Bosaro (RO) e Giacciano con Baruchella (RO), Prefetto di Rovigo, Polizia Stradale di Rovigo, ANAS Spa e Provincia di Rovigo una formale richiesta. Prefetto, ANAS Spa e Provincia di Rovigo hanno dato riscontro al momento i Sindaci tacciono.
Chi ci segue avrà letto che nei giorni scorsi abbiamo deciso di approfondire la questione autovelox nei Comuni di Bosaro e Giacciano con Baruchella nella Provincia di Rovigo, due rilevatori che stanno incassando multe su multe, mettendo in difficoltà i pendolari locali.
La questione è divenuta cosi critica che è sfociata e qui non siamo d'accordo, con dei gesti di vandalismo con il danneggiamento dei due autovelox ai quali è stato divelto il palo di sostegno abbattendoli.
Il 26.06.23 e 07.07.23 abbiamo inviato ai Sindaci di Bosaro e Giacciano con Baruchella, nonchè al Prefetto di Rovigo, Comandante della Polizia Stradale di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e al gestore della strada ANAS Spa, una formale richiesta di "accesso agli atti" al fine di ottenere una serie di documenti essenziali ed obbligatori per l'installazione e l'utilizzo di autovelox fissi come quelli in questione.
Il primo ente a risponderci è stato ANAS Spa, che ha subito messo in chiaro di aver concesso l'autorizzazione ma che non si ritiene responsabile sulla questione sanzionatoria, che spetta alla Prefettura. Una puntualizzazione non richiesta che denota però qualche "insofferenza". ANAS Spa ha poi voluto specificare che il tratto della SS16 nel Comune di Bosaro è stata classificata come strada di "CATEGORIA C" ma che l'autovelox è stato installato in un tratto della medesima considerato e registrato come "STRADA URBANA".
Ci arriva poi la risposta del Prefetto di Rovigo il quale come si immaginava, fornisce solo in parte la documentazione richiesta e quella fornita risulta comunque carente o illegittima. L'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n.121 indica al Prefetto la norma per individuare le strade, diverse dalle autostrade e strade extra urbane principali, sulle quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo elettronico delle velocità.
Il Prefetto per autorizzare deve tenere conto tra l'altro, della relazione tecnica sulla incidentalità, riferita alla media nazionale degli ultimi cinque anni. Abbiamo richiesto questo indispensabile documento che non ci è stato fornito, scrivendo solo testualmente: "...Acquisito il parere favorevole dell'osservatorio per il monitoraggio dell'incidentalità stradale riunitosi il 21 novembre 2021". Come anzidetto però, la normativa non indica ai prefetti di "acquisire un parere sugli incidenti", ma di valutare una relazione tecnica vera a propria che comprovi con i numeri e dati certi, che sul punto previsto della strada, o nelle sue immediate vicinanze, dice sempre la normativa, vi siano stati tali e tanti incidenti con danni alle persone da giustificare l'uso di un autovelox. Tale documento non esiste...
Arriva poi l'esilerante risposta della Provincia di Rovigo, che ci ha rallegrato la giornata. Abbiamo chiesto al Consigliere Dr. Giovanni Rossi, con delega ai lavori pubblici infrastrutture e viabilità, di fornirci il Piano Extraurbano del Traffico, che dal 1993 come prevede l'articolo 36 del Codice della Strada, anche le Province come i Comuni, hanno obbligo di avere, aggiornandolo ogni due anni, d'intesa con i gestori delle strade.
Per non essere fraintesi, avevamo specificato al Consigliere della Provincia, che l'articolo 36 comma 3 del C.d.S. recita: "Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana.".
Ma la risposta è stata a dir poco esilerante leggete sotto.
"In riferimento alla nota in data 26/06/2023, acquisita al protocollo provinciale con il n. 14859 in pari data e relativa all'oggetto, si comunica che al Provincia di Rovigo ha commissionato, ed è in fase di redazione, il piano del trasporto pubblico extraurbano".
Art. 36 comma 4) C.d.S. "I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita ' e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire."
Ricapitolando, noi chiediamo alla Provincia di Rovigo, dei documenti inerenti la sicurezza delle strade, la sicurezza degli automobilisti, gli adeguamenti delle infrastrutture stradali, le verifiche al controllo del traffico, in relazione all'utilizzo di un autovelox che sta letteralemente massacrando gli automobilisti con le multe e la Provincia di Rovigo, documenti tecnici che evidentemente non possiede. E ci viene risposto sviando sul "piano dei trasporti extraurbani" che invece si riferisce ai servizi che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia, insomma nulla a che fare con la sicurezza stradale. Due quindi sono le ipotesi, o la Provincia di Rovigo non conosce gli obblighi previsti dall'articolo 36 del C.d.S., oppure li conosce e sapendo di essere inadempiente risponde con un "giro di parole" che però non ci hanno tratto in inganno, come forse avrebbero voluto. Abbiamo quindi fatto notare l'incongruenza della risposta considerandola assolutamente fuorviante e illegale, attendendo il documento corretto.
Ma anche la Polizia Stradale di Rovigo ha le proprie responsabilità. Infatti ci viene trasmessa la nota con la quale il Comandante Vice Questore Paolo Marino, ha rilasciato parere favorevole all'installazione ed uso, scrivendo: "In riferimento alla nota soprarichiamata si comunica che, nella giornata odierna, personale di questo ufficio ha effettuato un sopralluogo nel Comune di Bosaro sulla strada statale 16 alla progressiva chilometrica 51 +350, sito in cui verrà installato il nuovo impianto fisso per il monitoraggio della velocità dei veicoli. Dalla verifica effettuata non sono emerse criticità e pertanto questo ufficio ritiene che non vi siano ostatività per il nulla osta definitivo all'installazione".
Come abbiamo scritto sopra, ANAS Spa ci ha scritto che quel tratto è considerato strada urbana. La Corte di Cassazione, ha recentemente annullato la multa per superamento dei limiti di velocità rilevati con l’autovelox, poichè l’apparecchio non era posizionato su una strada a scorrimento veloce, ma su una strada con una sola carreggiata. "Se la strada ha una sola corsia non può essere definita a “scorrimento veloce.” e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l’autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione è stata commessa in una strada con una sola carreggiata con lo strumento elettronico allora la multa va annullata. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 5078/2023 del 17.02.2023.
Ed ancora sempre la Cassazione n.24936/2021: "È illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana priva di tutte le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", indicate nel comma 2, lett D) dell’art. 2 del codice della strada. Infatti il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo previsto dalla legge di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada.
Ci domandiamo quindi come abbia potuto il Comandante della Polizia Stradale di Rovigo non riscontrare delle palesi anomalie sulla strada SS 16 al Km 51+350, strada che presenta una corsia per senso di marcia, rientra come detto in pieno centro urbano nel comune di Bosaro, ha limite 50 Km/h anche se non risulta chiaro il cartello di indicazione ed infine, ciliegina sulla torta, non ha le previste ed obbligatorie caratteristiche minime strutturali, ovvero manca delle banchine laterali su ambo i sensi di marcia, larghe almeno un metro come prevede il CdS e numerose sentenze sempre della Cassazione.
Restiamo in attesa adesso delle risposte con i documenti richiesti ai Sindaci di Bosaro e Giacciano con Baruchella, riteniamo comunque che i documenti in nostro possesso siano ampiamente sufficienti per depositare nelle prossime settimane un esposto alla Procura della Repubblica di Rovigo, alla Corte dei Conti, al TAR Veneto e all'Ente Anticorriuzione, al fine possano essere verificati tutti i possibili ed eventuali reati commessi.
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