Ennesima sentenza che delegittima i controlli elettronici delle velocità che spesso tartassano ingiustamente gli automobilisti. Accolto il nostro ricorso a difesa della Signora (OMISSIS) che era stata multata dalla Polizia Stradale di Belluno con rilevatore elettronico non omologato.
Ennesimo ricorso accolto, in questo caso dal Giudice di Pace di Borgo Valsugana (TN), che ha annullato una sanzione di € 178,00 più la decurtazione di 3 punti patente, che era stata comminata alla nostra tutelata Signora (OMISSIS) accertata ed emessa dalla Polizia Stradale di Belluno.
Nel novembre 2022, la Signora B.S. si era vista recapitare una sanzione per aver guidato la propria autovettura alla velocità di Km/h 106,40 dove vige il limite di 90 Km/h violazione dell'articolo 142/8 del C.d.S. rilevato mezzo TELELASER MARCA ELTRAFF MODELLO TRUCAM MATRICOLA TC005740.
La pattuglia della Polizia Stradale di Belluno, si era fermata per un controllo delle velocità sulla S.S.47 della Valsugana al Km.74+250 in Località Marticelli direzione nord (da Bassano a Trento) , nel comune di Grigno (TN).
Dal verbale risultavano immediatamente un numero importante di anomalie e incongruenze, sia tecniche che procedurali, le quali venivano puntualmente tutte evidenziate, e contestate al Giudice di Pace per comprovare la illegittimità del controllo elettronico e della successiva emissione di una sanzione evidentemente non legale.
Ribadiamo anche in questa occasione che i controlli delle velocità sono essenziali ed importantissimi perche sono troppe le persone che non rispettano i limiti ed il codice della strada mettendo spesso in pericolo gli altri. Noi quindi non possiamo essere contro queste attività di Polizia, ma pretendiamo siano attuate nel rispetto delle norme e delle leggi a tutela del cittadino. In questo caso sappiamo benissimo che la SS47 è una strada a 4 corsie dove i limiti imposti sono cosi bassi che risulta difficile rispettarli e spesso anche se si rispettano, basta una disattenzione per superare di poco il limite massimo imposto.
Il Giudice di Pace:
"L’amministrazione convenuta afferma che l’apparecchiatura Telelasr Trucam sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del 13/06/11. Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S. L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.
Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall’art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell’omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell’interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa. Il Giudice di Pace, infine, visto l’art. 91 c.p.c., vista l’istanza di parte ricorrente di rifusione delle spese del presente procedimento nonché la documentazione prodotta agli atti, liquida l’importo di € ......... per contributo unificato e di € ........ per spese postali, con conseguente condanna del Commissariato del Governo, in persona del Commissario p.t., a pagare in favore di (Omissis) l’importo complessivo di € ........."
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