Il Comune di Sanremo persiste a sanzionare i cittadini con autovelox privi di omologazione e di peggio rinnega in malo modo le pronunce della Corte Costituzionale e di Cassazione che al contrario hanno chiarito che tutte le apparecchiature elettroniche per il monitoraggio devono avere omologazione taratura e verifiche di corretta funzionalità.
LE DICHIARAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE
La Cassazione, in maniera strumentale alla propria tesi, ha preso in considerazione unicamente l’articolo 192, peraltro fornendone una interpretazione del tutto avulsa dal testo, nonché il decreto ministeriale 282 del 2017, ritenendo irrilevante il fatto che queste norme secondarie ammettano l’approvazione in luogo dell’omologazione degli apparecchi di controllo della velocità, ritenute soccombenti rispetto all’articolo 142, comma 6, che, in quanto norma primaria che prevede l’omologazione va ritenuta l’unica applicabile... Ha invece “dimenticato” di affrontare la questione della violazione di legge posta dal Comune di Treviso in relazione all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito in legge 1 agosto 2002, n. 168, il quale, come norma di pari rango e successiva nel tempo rispetto al comma 6 dell’articolo 142 (risalente al 1992)... In sostanza, la Cassazione ha fatto cattivo governo non tanto dell’articolo 12 delle Preleggi che già potrebbe risolvere la questione dell’apparente contrasto normativo tra norme di pari rango, ma ha addirittura omesso di valutare la presenza di tali norme di pari rango e successive nel tempo rispetto al comma 6 dell’articolo 142, dimenticando che in presenza di norme successive nel tempo si applica l’articolo 15 delle Preleggi, determinandosi l’abrogazione implicita della norma precedente.... Tornando poi alla recente ordinanza 10505 della Cassazione civile seconda sezione, del 18 aprile 2024, a cui si è fatto cenno in precedenza, si evidenzia che la stessa solo superficialmente ha affrontato la questione...
Abbiamo voluto aprire questo articolo con le gravissime attestazioni del Commissario Capo della Polizia Locale di Sanremo Paolo SALVATORELLI che sono state consegnate al Giudice di Pace di Sanremo il 20.11.2024 quali contro deduzioni per un ricorso con autovelox non omologato che hanno evidentemente perso.
Appare evidente che al Commissario Capo Paolo SALVATORELLI della Polizia Locale di Sanremo devono essere sfuggite le 34 decisioni della Suprema Corte di Cassazione susseguitesi dal 2001 al 2024 sull'obbligo della omologazione per gli apparecchi elettronici che devono rilasciare prova legale e di peggio forse... sembrano essere sconosciute anche le sentenze della Corte Costituzionale che, poco o nulla, stanno appresentando al Corpo di Polizia Locale a cui egli fa parte, tant’è che nelle sue contro-deduzioni prodotte in un Giudizio di opposizione, si rileva un chiaro dissenso alla decisione assunta dalla suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10505/2024.
Altvelox ha altresì rilevato un chiaro senso di frustrazione del Commissario SALVATORELLI visto che, al di là del diritto di critica che si ritiene opportuno riconoscergli, egli ha utilizzato termini inappropriati in un atto ufficiale prodotto in un procedimento giudiziario, ritenuti offensivi nei confronti della stessa Corte di Cassazione con sinonimi come: "strumentali" o "cattivo governo".
Abbiamo quindi chiesto alla Autorità Giudiziaria di voler valutare se in capo al Commissario SALVATORELLI Paolo sussistono ipotesi di reato e, in tal caso si chiede espressamente che si proceda penalmente nei confronti del medesimo soggetto Istituzionale, per tutti i reati che saranno ravvisati da codesta Autorità Giudiziaria nelle contro-deduzioni prodotte in sede di giudizio. In particolare si chiede di valutare la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 595 c.p. significando che: ”in tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Cassazione penale sez.V - n.17259 del 06/03/2020)".
LA DENUNCIA QUERELA
Il Comune di Sanremo ha installato nel territorio di competenza, una serie di autovelox di tipo fisso sul Corso Marconi e Corso Mazzini e risulterebbe, salvo smentita e prova contraria, che per tali installazioni di rilevamento non abbia ricevuto alcuna autorizzazione dal Prefetto di Imperia.
Il Comune lo scorso gennaio 2024 ha dichiarato alla stampa che gli autovelox fissi di corso Mazzini e corso Marconi avevano contribuito a rilevare 1.082 multe per eccesso di velocità, generando un introito di 2 milioni e 345 mila euro. Il Comune di Sanremo ha dichiarato al Ministero dell'Interno proventi da multe solo autovelox art.142 c.12-bis C.d.S. anno 2021 € 94.174,00 - anno 2022 € 66.562,20 - anno 2023 € 58.619,84. Questi dati sembrano diversi da quanto invece ha dichiarato la stessa amministrazione comunale alla stampa lo scorso gennaio 2024 dove risulterebbe che "gli autovelox fissi di corso Mazzini e corso Marconi avevano contribuito a rilevare 1.082 multe per eccesso di velocità, generando un introito di 2 milioni e 345 mila euro".
Il Comune di Sanremo ha installato sulla strada Corso Marconi fronte civico 165 - rilevatore delle velocità di tipo fisso modello AUTOVELOX 106 - Rilevatore n. di serie 959282 - CPU n° di serie 959557 - in possesso di approvazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3758 del 06.08.2014 e n.5478 del 18.11.2014 - commercializzato dalla ditta SODI SCIENTIFICA SRL con sede legale in Via Poliziano n.20 50041 Calenzano (FI).
In ogni caso l’attenzione va posta come anzidetto sulle apparecchiature elettroniche utilizzate dal Comune di Sanremo, che, documenti alla mano, risultano tutte essere sprovviste di una “debita omologazione” come richiesto dalla norma primaria ex art. 142 c. 6 C.D.S. Risulta accertato altresì che la Pubblica Amministrazione non ha mai fornito alcun documento attestante l’omologazione in capo ai predetti rilevatori. Tra l’altro, vale la pena ribadire, che la stessa P.A. non ha mai dimostrato neppure che le apparecchiature qui contestate, corrispondono effettivamente a quelle depositate presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; il dubbio (legittimo) è scaturito dal fatto che recenti indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno messo in risalto che molti rilevatori privi di omologazione installati in diverse città d’Italia, tra cui Venezia e Vicenza in Veneto, sono risultati difformi da quelli e pertanto il GIP di Cosenza ne ha ordinato il sequestro. Si è appreso addirittura mancavano gli esemplari prototipi. Mentre per quello che è dato a sapere il titolare dell’azienda fornitrice degli apparecchi pare sia stato denunciato per “frode nelle pubbliche forniture”.
La Corte di Cassazione, nelle motivazioni della pronuncia nr. 10505/2024 afferma che l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa ( come l’approvazione ) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. L’orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in tre ordinanze successive (Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - n. 20913/2024 del 26.07.2024 e ultima Cass. nr. 26315 del 09.10.2024). Le suddette pronunce hanno escluso in modo tombale, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo – a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie – parere nr. 8176 dell’11.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e del D.M. 282/2017, i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Con l'ultima Ordinanza n. 26315/2024 del 09.10.2024 la Corte di Cassazione, ha addirittura esteso la questione della obbligatoria omologa a tutti gli "strumenti di monitoraggio" - I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato"». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che li Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste ni una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024) che l'accertamento è avvenuto a distanza e con l'utilizzo dell'indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza). Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui li sistema strumento di videosorveglianza basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l'autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo.
Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la Corte Costituzionale, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “autovelox” nell’alveo degli “strumenti metrici legali” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “prova legale” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S. Dalle fonti normative richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 si evince il corretto ed inderogabile inquadramento normativo che disciplina e regolamenta in Italia fabbricazione, commercializzazione, approvazione, omologazione ed utilizzo degli strumenti autovelox.
Il sottoscritto, SOTTILE CERVINI GIANANTONIO, “ut supra” in proprio e nella sua qualità di Presidente pro tempore della ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, denuncia e ove occorre visto l’art. 120 c.p. querela:
BIANCHERI ALBERTO - Sindaco pro tempore Comune di Sanremo (IM).
DONZELLA MASSIMO - Assessore viabilità Comune di Sanremo (IM).
ASCONIO FULVIO - Dirigente Servizio Polizia Locale Comune di Sanremo (IM).
SALVATORELLI PAOLO - Funzionario Polizia Locale Comune di Sanremo (IM)
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI - che con le loro azioni e/o omissioni hanno direttamente o indirettamente partecipato alla realizzazione dei reati che emergeranno nei fatti di seguito narrati.
Chiedo che nei loro confronti si proceda penalmente per tutti i reati che saranno ravvisati dall’Autorità Giudiziaria nei fatti descritti; In particolare chiede che si proceda per i reati di cui agli artt. 328, 374, 476, 479, 640 c.p. -
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