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Se Giudice o Prefetto ritardano l'ingiunzione, niente multa a chi non comunica i dati del conducente che ha commesso l’infrazione

Nuova sentenza della Cassazione che lo scorso febbraio 2024 ha ribadito, visto che la legge già lo prevedeva, che sino al termine dei procedimenti amministrativi (ricorso) non è obbligatorio comunicare i dati del conducente per la decurtazione punti patente.



Una donna proponeva opposizione alla sanzione amministrativa a lei irrogata poiché in qualità di proprietaria del mezzo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sul conducente del veicolo responsabile di violazione al Codice della strada per la quale è prevista la decurtazione dei punti della patente. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso della donna mentre il Tribunale Civile annullava la sentenza di secondo grado condannando la ricorrente anche alle spese processuali.


Ma come vediamo, anche in questo caso il Giudice del Tribunale ha errato nella sua valutazione dando ragione al comune di Montemarciano troppo presto e in malo modo, perche la Casssazione alla quale la donna si è rivolta le ha dato ragione annullando la sentenza errata del Tribunale di Ancona.


Nel caso di specie, l’unico motivo specifico di opposizione concerneva l’impossibilità di indicare il nome del conducente poiché la proprietaria aveva affidato il veicolo ai suoi due figli che si erano alternati alla guida e nonostante la buona volontà era quindi impossibilitata a dichiarare chi fosse alla guida al momento della infrazione.


La Cassazione ha ritenuto fondata la censura, che fa leva sull’art. 126-bis comma 2 c.d.s., ove si dispone che "l’organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi)". Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo.


Sul punto ne avevamo parlato poco tempo fa in diverso articolo che si riferiva alla pretesa sanzionatoria illegittima erogata dal Comune di Arsiè (BL), ben venti giorni dopo che il giudice aveva annullato la prima multa per eccesso di velocità. Fatto gravissimo segnalato alla Procura della Repubblica per presunto abuso d'ufficio e di Autorità del Sindaco Luca Strapazzon e del Comandante della Polizia Locale che materialmente aveva emesso la seconda sanzione. Infatti, con questa condotta, la pubblica amministrazione ha di fatto obbligato il cittadino da noi seguito, ha depositare un secondo ricorso, al Prefetto di Belluno che puntualmente lo ha respinto ed evitiamo commenti sulle motivazioni, ed un terzo ricorso al Giudice di Pace che alla fine ha perseguito la legge annullando anche la seconda sanzione non dovuta.




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