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Tribunale di Rovigo: Respinto l'appello del comune di Giacciano con Baruchella l'autovelox è illegale.

Il Tribunale di Rovigo - Prima Sezione Civile, con sentenza dello scorso 09 aprile 2025, ha respinto per l'ennesima volta un appello promosso a spese dei cittadini dal Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Il Giudice Dott. Marco Pesoli ha cosi confermato la illegalità dell'apparecchio usato dal comune rodigino privo di omologazione ed ha quindi confermato la nullità delle tre sanzioni emesse al nostro Associato L.P. come deciso in primo grado dal GdP.

Il Sindaco Natale Pigaiani e l'autovelox illegale sulla SP 482
Il Sindaco Natale Pigaiani e l'autovelox illegale sulla SP 482

LA SENTENZA


"...A sostegno della sostanziale differenza tra omologazione ed approvazione, come già argomentato dal giudice di prime cure, l’appellato ha richiamato il recente arresto della Suprema Corte (n. 10505 del 18.4.2024), desumendone che l’approvazione, non richiedendo la comparazione del prototipo con particolari prescrizioni tecniche, fosse una procedura propedeutica rispetto alla successiva omologazione, che invece garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento, e che pertanto l’inosservanza dei limiti di velocità possa essere accertata in modo attendibile soltanto in presenza di dispositivi elettronici omologati... - deve tuttavia osservarsi che tale complessiva documentazione prodotta dal Comune di Giacciano con Baruchella non offre prova dell’omologazione del dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142, comma 7 e 8 C.d.S. - Da quanto sopra si desume che il dispositivo elettronico atto al rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità utilizzato dall’Amministrazione appellante non sia stato omologato, bensì meramente approvato. Ne discende che, stante il mutato orientamento della Suprema Corte in ordine alla differenza tra omologazione ed approvazione sopra richiamato, l’appello deve essere rigettato..."


Ovviamente nessuna sfida ma una denuncia comprovata
Ovviamente nessuna sfida

VIOLAZIONE DI LEGGE REITERATA


Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) - Servizio di Polizia Locale utilizzata rilevatore elettronico modello "Autosc@n-Speed, matricola 2021.0008", installato in SR 482 al km 65+192, in postazione fissa, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n°356 del 18/08/2021 e ss.mm.ii.". L'apparecchiatura elettronica utilizzata, risulta meramente approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la determina dirigenziale decreto n° 356 del 18/08/2021.


In un mondo in cui la giustizia viene rispettata, ogni cittadino si sente protetto e valorizzato. La cultura del rispetto delle leggi è la base per costruire società più eque e sicure: solo così l'impunità, che mina la fiducia nelle istituzioni, potrà essere sconfitta. Oggi, più che mai, è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte, anche denunciando comportamenti scorretti e sostenendo politiche che rafforzino il sistema giuridico. La legalità non è solo un insieme di regole, ma un patto sociale che ci unisce per un futuro migliore. Se ogni cittadino ha il dovere di agire con responsabilità, chi ricopre ruoli di potere ha il sacrosanto compito morale di dare l'esempio. Nessuno dovrebbe sentirsi al di sopra delle norme che garantiscono diritti e doveri per tutti. La lotta all'impunità inizia con la consapevolezza e la volontà di pretendere equità e trasparenza. Solo così possiamo costruire un futuro in cui legalità e giustizia siano valori condivisi e rispettati. In un mondo dove l'impunità sembra spesso avere la meglio, ricordiamoci che il rispetto delle leggi è il pilastro fondamentale di una società equa e sicura. Quando le regole vengono ignorate senza conseguenze, si mina la fiducia collettiva e si indebolisce il senso di giustizia.


TUTTI I RILEVATORI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRAZIONI CON PROVA LEGALE SONO ILLEGALI perché non omologati. Lo ha detto la Cassazione Civile e Penale con 35 pronunce dal 2001 al 2024 e solo negli ultimi mesi del 2024 con 5 pronunce dirompenti e inconfutabili che fanno giurisprudenza (Cass. n. 10505/2024 del 18.04.2024 - Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - Cass. n. 20913/2024 del 26.07.2024 - Cass. n. 26315/2024 del 09.10.2024 - Cass.10365/2025 del 14.03.2025).


Tutti i rilevatori elettronici sono da sequestrare
Tutti i rilevatori elettronici sono da sequestrare

Ma il Ministero degli interni e l'Avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il Ministro degli Interni ha diramato a tutti i Prefetti la nota n. 995/2025, ordinando loro di resistere ai ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Riteniamo che la legge e la parola della Cassazione andrebbero seguite e rispettate e non contrastate con una sorta di guerra intestina tra le istituzioni.


Pur non essendoci una sentenza a sezioni riunite, la costante, convergente e sistematica pronuncia di sezione diverse della Corte di Cassazione sia Civile che Penale, costituisce un corpus iuris ineludibile. La Costituzione identifica come unico potere quello delle leggi, nessuno a partire dal Presidente della Repubblica fino all’ultimo funzionario di PA è dotato di potere proprio autonomo. In particolare e brevemente la sentenza n.10365/2025 dichiara:

  • Nel dubbio il principio di cautela impone scelte inoppugnabili. E’ il principio del neminem ledere presente fin dal diritto romano. Nel dubbio vale il favor rei, al contrario esiste lesione della sfera giuridica del cittadino con utilizzo di sistemi di dubbia legittimità.

  • Nel dubbio tra omologazione e approvazione non è concesso attivare nessun sistema sanzionatorio. Principi generali di cui la ratifica di sequestro è fatto incidentale.


L'autovelox scatta multe alla medesima velocità
L'autovelox scatta multe alla medesima velocità

La sentenza della Cassazione Penale n.10365/2025, successiva alla "performance" dell’Avvocatura dello Stato, richiama la gerarchia delle leggi e delle fonti di diritto; circolari ministeriali e pareri dell’Avvocatura dello Stato, entrambe attività amministrative, se in contrasto a norme primarie (come l’art 142/6 c.d.s) sono affette da nullità congenita. Stessa sorte rischia di correre il progetto del MIT di equiparare omologazione ed approvazione per apparecchiature approvate dopo il 2017 presentato alla UE; nuovamente un parere amministrativo quindi recessivo a norme primarie dello Stato. La suprema Corte ha sentenziato l’illegittimità di utilizzo di sistemi non “debitamente omologati” per erogare sanzioni amministrative in automatico, fin dall’ordinanza n.10505 dell’aprile 2024. Almeno già da questa data le amministrazioni e le Polizie locali avrebbero dovuto sospendere l’attività sanzionatoria per non violare il principio del neminem laedere.


Errore in buona fede o falso in cattiva fede? Ci viene in soccorso allora la sentenza di Cassazione n. 9651/2016 "In senso soggettivo, per “buona fede” si intende lo stato di ignoranza o l'erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per “mala fede” si intende la scienza, la consapevolezza, l'esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica"


CONCLUSIONI


Nonostante quanto sopra scritto, il Comune di Giacciano con Baruchella persiste a sanzionare e contestualmente a sistemare il proprio bilancio illegalmente e il Prefetto di Rovigo tace. L'autovelox in questione è oggetto di numerose sentenze avverse sia da parte dei Giudici di Pace e anche del Tribunale di Rovigo che ha in più occasioni come provato respinto gli appelli della P.A., annullando le sanzioni emesse dal Comune di Giacciano con Baruchella.


Qualche giorno fa abbiamo formalizzato la quarta denuncia querela per la quale speriamo che la Procura di Rovigo decida di attivare delle indagini approfondite e magari come abbiamo richiesto, metta sotto sequestro preventivo questo rilevatore elettronico illegale.






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