Arriva la pronuncia anche del Tribunale di Ferarra con sentenza dello scorso 10 Ottobre 2024 che riprova come anche gli apparecchi TUTOR utilizzati dalla Polizia Stradale nelle nostre autostrade siano illegittimi in quanto tutti privi di decreto omologazione. Ci si domanda quindi con quale criterio si persistono a sanzionare i cittadini e con quale criterio si installano nuovi rilevatori come sulla Autostrada A27 sapendo che si innescheranno numerosi ricorsi che saranno con molta probabilità accolti e di conseguenza le nostre denunce querele per i Dirigenti che li hanno installati ed utilizzati.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 la società OMISSIS ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza OMISSIS pubblicata il 13 maggio 2024 con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. MIT PR FESPC emessa il 4 dicembre 2023 dal Prefetto di Ferrara per il pagamento, in qualità di obbligata in solido, della somma di ¬ 945,19 di cui 922,66 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142 del codice della strada accertato mediante sistema SICVe sull'autostrada A13 nei pressi di Ferrara, secondo la seguente contestazione: " violazione dell 'art. 142/8-11 CDS (in quanto) con autoveicolo adibito a trasporto cose di massa complessiva sup. 12 t. superava di 10 e non oltre 40km/h limiti velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00.
Il giudice di pace aveva infatti ritenuto assolto l'onere della prova dell'omologazione riportando l'ordinanza ingiunzione prefettizia nella quale era scritto al V capoverso:
"...l'accertamento della violazione è avvenuto tramite il SICVe comunemente chiamato tutor, omologato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con provvedimento n.3999 del 24 dicembre 2004 per il funzionamento automatico senza la presenza dell'operatore. Il medesimo provvedimento è espressamente indicato anche nel verbale di violazione del codice della strada presupposto Al contrario, si duole l'appellante, il decreto ministeriale menzionato riporta esclusivamente l'approvazione dello strumento, atto tecnico amministrativo diverso dall'omologazione L'appellante cita l'ordinanza n. 10505/2024 della Suprema Corte, nella quale il Collegio ha evidenziato la differenza tra omologazione e approvazione nonché la necessità della prima ai fini della valida contestazione di violazione dell'art. 142 CDS. Ha sostenuto la mancanza del decreto di omologazione dell'apparecchio SICVe e quindi 1'illegittimità della sanzione amministrativa. Il giudice di pace, inoltre, aveva ritenuto sufficiente a comprovare la funzionalità dello strumento il verbale di verifica di funzionalità del 20 dicembre 2022 e del certificato di taratura del 7 novembre 2022" prodotti dal Prefetto, documenti invece insufficienti, in quanto non indicanti i dati identificativi dell'ente che ha emesso il certificato, né il report di cento passaggi di prova".
Anche il sistema SCVe-PM è oggetto di approvazione (e non omologazione) da parte del Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti n.3338 del 31 maggio 2017.
Peraltro proprio nel provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Prot. N. 97818 dato a Roma il 9 Dicembre 2010 - con il quale la PA trasferisce ad Autostrade tech s.p.a. le autorizzazioni e le omologazioni in titolarità alla società Autostrade per l'Italia s.p.a. il Ministero stesso definisce il proprio provvedimento n.3999/2004 come decreto di approvazione, e non di omologazione, espressione che utilizza invece rispetto ad altri apparecchi in titolarità alla Società Autostrade (VISTO il decreto dirigenziale n.3999, del 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l'ltalia I'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe").
Alla luce di tali dati deve ritenersi acclarato che il sistema "SICVe" con il quale è stata accertata la violazione di eccesso di velocità non è un sistema omologato bensì approvato. L'art. 142 del codice della strada al comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati ..." .
A differenza di quanto anche questo tribunale aveva affermato unitamente a numerose altre pronunce di merito, le procedure di approvazione e di omologazione non sono equivalenti. La Suprema Corte di Cassazione, occupandosi per la prima volta ex professo del tema, ha chiarito che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non puòritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. l42, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolanento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse ( Cassazione civile sez.. II - 18/04/2024, n. 10505).
Secondo la Corte, ".. non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione".
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, ii dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante 1 l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove I'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)". L'orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in una ordinanza successiva (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913). In sostanza l'art. 142 comma 6 del codice della strada richiede che l'apparecchio misuratore della velocità, per costituire fonte di prova" debba essere "debitamente omologato" mentre quello mediante il quale è stata accertata la violazione in questione non è omologato ma approvato, ove le due procedure non sono equivalenti ed ove le fonti secondarie non possono prevalere sulla legge.
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