L'ultima sentenza della Corte di Cassazione apre le porte a nuovi ricorsi contro le multe da tutor e autovelox.
Lo scorso 6 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha pubblicato una nuova sentenza n° 6579/2023 con la quale ribadisce ancora una volta, che anche il sistema elettronico SiCVE TUTOR, che rileva la velocità media nelle autostrade, deve avere la certificazione di prima omologazione e quelle relative alle verifiche periodiche, come previsto devono essere fatte almeno una volta l'anno.
Dopo la pronuncia fondamentale della Consulta n.113/2015, IN CASO DI CONTESTAZIONI SULLA AFFIDABILITA' DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA', SPETTA ALLA AMMINISTRAZIONE FORNIRE LA PROVA POSITIVA DELL'INIZIALE OMOLOGAZIONE E DELLA SUCCESSIVA PERIODICA TARATURA DELLO STRUMENTO.
Sembra una norma chiara ed inequivocabile, ed invece combattiamo quotidianamente tra uffici dei Giudici di Pace e Uffici dei Tribunali, sperando di "incappare" in colui o colei che giudicherà un ricorso, in assenza di omologazione decidendo secondo legge. Ma siamo in Italia dove la legge si interpreta e quindi eccoci a scrivere dell'ennesima sentenza della cassazione, a favore di quella legge per noi chiarissima.
La Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di una Società romana che si era vista respingere il ricorso avverso due sanzioni emesse dalla Polizia Stradale, sia dal Giudice di Pace, sia in secondo grado, dal Tribunale di Roma.
Sia il GdP che il Tribunale di Roma, avevano ritenuto infondate le deduzioni della Società Opponente, concernenti la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per contestare l'infrazione, osservando che tale profilo era estraneo alle ricadute della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale in tema di verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature, anche in virtù delle caratteristiche del sistema di rilevazione, il quale non rileva una velocità istantanea, bensì una "media ponderale su un tratto strada costante", sottraendosi quindi a fenomeni di obsolescenza.
In sostanza, quanto sopra configura identica e anomala situazione giuridica, che si verifica nella Provincia di Belluno e di Treviso, ove si ritiene corretta la posizione dei degli "omologhi romani" che avevano ingiustamente respinto l'impugnazione ritenendo infondata l'assenza di prima prova positiva di omologazione. A quanto pare per la Corte di Cassazione queste sentenze non sono corrette, tanto da scrivere testualmente:
"La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si conformerà al seguente principio:
"L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".
Da oggi ci aspettiamo che anche gli altri GdP e Tribunali, decidano di uniformarsi alle norme scritte come nell'ultima sentenza della Corte di Cassazione appena sopra trascritte. Confidiamo che i ricorsi amministrativi depositati in virtu di assenza della verifica prima di omologazione, documento tecnico assente per tutti gli autovelox oggi in funzione non siano più respinti con tre fogli, citandio magari sentenze della Cassazione anno 2005 perche dal 6 marzo scorso è stata emessa la sentenza n° 6579/2023.
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