Sentenza della Cassazione sulla responsabilità del Comune quale ente gestore di una strada. Non assume rilievo la circostanza che il soggetto coinvolto nel sinistro stradale conoscesse il tratto di strada percorso se viene provata una omissione di custodia.
Il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2024 del 2019 della Corte di appello di (OMISSIS), esponendo che: I Signori (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), avevano convenuto in giudizio l’ente deducente per chiedere il risarcimento dei danni per la morte del congiunto avvenuta mentre era alla guida della propria autovettura, e si era schiantato contro un muro posto sul lato destro della carreggiata e non segnalato.
I ricorrenti avevano indicato che la causa dell’incidente era da rinvenire nelle cattive condizioni della strada, priva di segnaletica, d’illuminazione pubblica e invasa, lungo il margine destro, da cespugli; il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo il concorso di responsabilita’ della vittima nella misura della meta’, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la mancanza d’illuminazione dei luoghi, il margine destro della carreggiata privo della delimitazione con striscia continua orizzontale, e la mancanza di segnalazione del muro che, nascosto da una folta vegetazione, determinava un restringimento, sulla destra, della carreggiata, affatto prevedibile ed evitabile, in uno, per converso, alla velocita’ del mezzo, del tutto inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, escludevano il caso fortuito e, conclusivamente, giustificavano la decisione del giudice di primo grado.
Secondo la Cassazione, non è importante che il soggetto coinvolto nell'incidente fosse o meno a conoscenza dei problemi della strada o di suoi restringimenti temporanei, ma quello che conta è che siano dimostrate le reali responsabilità sulle carenze della custodia stradale da parte dell'Ente gestore. Per eventualemtente rilevare una possibile corresponsabilità del condicente, in questo caso del deceduto, occorre valutare una sua eventuale condotta di guida pericolosa o tale da aver causato il sinistro, magari per velocità troppo elevata e anche l'eventuale carenza di illuminazione e della segnaletica.
In buona sostanza dice la Cassazione, nell’ipotesi in cui alla verificazione dell’incidente abbiano concorso, da un lato, la pericolosità della condotta del conducente (in specie la velocità rispetto ai luoghi) e, dall’altro, le carenze dell’amministrazione comunale quale gestore della strada (in particolare, le cattive condizioni della strada, priva di segnaletica, d’illuminazione pubblica e invasa, lungo il margine destro, da cespugli), si deve affermare la responsabilità del custode, ex art.2051 del codice civile, in concorso con quanto posto in essere dal danneggiato.
Comments